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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41309/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda riguarda l’esclusione di un operatore economico da due gare Consip per servizi sanitari e per servizi di igiene, disposta perché la stazione appaltante ha ritenuto che l’impresa avesse commesso un grave errore professionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006, in ragione di un’intesa restrittiva della concorrenza già accertata dall’AGCM in relazione a una precedente gara del 2012 per servizi di pulizia scolastica. L’esclusione era stata comunicata anche all’ANAC; le imprese avevano impugnato gli atti di esclusione e l’escussione della cauzione, sostenendo tra l’altro che: l’illecito antitrust non potesse integrare il grave errore professionale; mancasse un definitivo accertamento idoneo a fondare l’esclusione; vi fosse un difetto di proporzionalità e di automatismo; dovessero essere considerate le misure di self cleaning adottate; e che il Consiglio di Stato avesse violato il diritto UE e la CEDU, limitando illegittimamente il proprio sindacato. In Cassazione il ricorso è stato proposto come denuncia di eccesso o omesso esercizio di potere giurisdizionale e, in subordine, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che le censure mirassero in realtà a contestare errori di diritto e di motivazione del giudice amministrativo nell’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006 e del diritto unionale, cioè profili interni alla giurisdizione e non un reale sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione. Hanno quindi dichiarato inammissibile il ricorso. È stata inoltre esclusa la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché la questione era già coperta dall’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia nella sentenza C-425/18, richiamata dal Consiglio di Stato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione; non consente di sindacare errori in iudicando o in procedendo.

  • artt. 7 e 110 c.p.a.

    Richiamati dal ricorrente, ma non ritenuti idonei a fondare un eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006

    La nozione di grave errore professionale comprende anche comportamenti scorretti incidenti sulla credibilità professionale dell’operatore, non limitati a violazioni deontologiche o inadempimenti contrattuali.

  • art. 45, § 2, Direttiva 2004/18/CE

    La nozione unionale di errore nell’esercizio dell’attività professionale può comprendere qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore; gli Stati membri possono modulare il rigore delle cause facoltative di esclusione, purché ne disciplinino le condizioni di applicazione.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione è irrilevante, già interpretata dalla Corte di giustizia o priva di dubbi ragionevoli sulla corretta interpretazione.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non idoneo a mutare il perimetro del controllo di giurisdizione.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato nel motivo, senza incidere sulla conclusione di inammissibilità.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 relativo all’ulteriore contributo unificato.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale esorbita dai limiti esterni della propria giurisdizione; non può invece essere dedotto per contestare l’erronea applicazione di norme sostanziali o processuali.
  • La qualificazione di un illecito antitrust come grave errore professionale ai fini dell’esclusione da una gara pubblica può essere legittima anche se il comportamento è estraneo all’esecuzione del contratto oggetto della singola gara, purché l’amministrazione compia una valutazione concreta e non automatica sulla credibilità professionale dell’operatore.
  • L’accertamento del grave errore professionale rientra nell’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della logicità, ragionevolezza, adeguatezza dell’istruttoria e coerenza della motivazione, non mediante sostituzione della valutazione amministrativa.
  • Le misure di self cleaning non eliminano retroattivamente l’illiceità già accertata, ma rilevano come elementi da valutare per la futura affidabilità dell’operatore e per l’ammissione a successive procedure di gara.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando il diritto unionale applicabile è già stato interpretato dalla Corte o quando l’interpretazione corretta si impone senza ragionevoli dubbi.
  • rami

Come è indicizzato

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