Cassazione Penale, Ordinanza n. 06946/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la doglianza sul dolo fosse ripetitiva di quella già proposta in appello e già confutata con motivazione logica e adeguata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del delitto di interruzione di un ufficio o servizio pubblico, contestando la sussistenza del dolo. Dal testo emerge che la censura riproduceva sostanzialmente una doglianza già proposta in appello, alla quale la Corte territoriale aveva risposto ritenendo che l'imputato fosse consapevole che la propria condotta, per la gravità del colpo inferto alla vittima, avrebbe determinato l'interruzione o il turbamento del servizio di trasporto. La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate e motivatamente respinte in secondo grado.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice evocata dal ricorrente; la Corte richiama il tema del dolo del delitto di interruzione o turbamento di un pubblico servizio, ritenendo sufficiente la consapevolezza dell'effetto interruttivo o perturbativo della condotta.
È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per cassazione il motivo che si limiti a riprodurre una censura già proposta in appello e già motivatamente respinta dal giudice di merito, quando la doglianza non si confronti in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di interruzione o turbamento di un pubblico servizio, il dolo può essere desunto dalla consapevolezza dell'agente che la propria condotta, per le sue concrete modalità e per la gravità dell'offesa arrecata, sia idonea a determinare l'interruzione o il turbamento del servizio.
- La reiterazione di censure di merito già vagliate e respinte integra una doglianza solo apparentemente dedotta come violazione di legge, e non consente un nuovo scrutinio di merito in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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