Cassazione Penale, Sentenza n. 41334/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che, in sede di riesame, ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del GIP del 9/08/1996 per il delitto di omicidio premeditato (artt. 575, 577 n.3 c.p.) commesso il 16/09/1995 in concorso. Il ricorrente contestava la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di fuga), lamentava l'errata considerazione del lungo tempo intercorso e della latitanza pregressa, la non valutazione o la svalutazione di documenti e della proposta di domicilio per gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico), nonché la violazione degli artt. 129, 274 e 299 c.p.p. e vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari: la gravità del fatto, le modalità e il contesto criminogeno, elementi relativi alla personalità dell'imputato e la sua pregressa latitanza giustificano il rischio di reiterazione e il pericolo di fuga. Il Tribunale ha poi motivatamente escluso l'idoneità degli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) per l'assenza di una soluzione abitativa adeguata e per l'affidabilità comportamentale dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e non è stata disposta la remissione in libertà; è stata ordinata la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
Norma che definisce il delitto di omicidio, richiamata per la qualificazione del reato contestato all'imputato.
Aggravante richiamata per l'omicidio commesso in concorso e con modalità rilevanti ai fini della gravità del fatto.
Previsione relativa ai motivi che giustificano le misure cautelari (in particolare lett. c) sull'attualità del pericolo): la Corte conferma che l'attualità non richiede l'imminenza di occasioni specifiche, ma una valutazione prognostica che tenga conto di gravità, personalità e contesto.
Disciplina sulle misure cautelari e sulle presunzioni di adeguatezza della custodia carceraria; la Corte segnala che non sempre è applicabile una modifica di adeguatezza per effetto di mutate norme, richiamando prassi giurisprudenziali.
Prevede l'uso del controllo elettronico come strumento di presidio degli arresti domiciliari; la Corte chiarisce che la valutazione dell'inidoneità degli arresti domiciliari può rendere superflua la motivazione specifica sull'uso del braccialetto quando il domicilio stesso è ritenuto inadeguato.
Norma che disciplina la proposta del domicilio per gli arresti domiciliari; la Corte rileva che il fatto che l'offerta provenga da un soggetto estraneo non è di per sé motivo valido per accoglierla, se la soluzione è ritenuta inadeguata.
Norma sulla motivazione degli atti giudiziari richiamata dalla difesa come presunta violata: la Corte valuta la motivazione del Tribunale come congrua e non viziata.
Regola sui limiti dell'impugnazione in sede di riesame/ordinanza; citata nella doglianza ma la Corte ha ritenuto l'impugnazione infondata.
art. 23 d.l. n. 137/2020 (convertito)
Norma che ha consentito la requisitoria scritta del Procuratore Generale in sede di Cassazione; richiamata procedimentalmente.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia del provvedimento quando non comporta la remissione in libertà; disposizione eseguita dalla Corte.
Massime di principio
- Il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari: il giudice deve compiere una valutazione prognostica che consideri gravità del fatto, modalità di esecuzione, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale, e tanto più approfondita quanto maggiore sia il lasso temporale.
- La pregressa latitanza costituisce elemento significativo per il pericolo di fuga: il periodo di sottrazione volontaria all'esecuzione della misura non deve essere computato come attenuante dell'attualità del pericolo.
- La proposta di domicilio per gli arresti domiciliari deve essere concreta e ritenuta adeguata dal giudice; l'offerta da parte di terzi "non conosciuti" può essere valutata come insufficiente se emerge ragionevole inaffidabilità della soluzione abitativa.
- L'inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione implica, in radice, l'inidoneità anche degli strumenti di controllo elettronico; la motivazione sull'inidoneità del domicilio rende superflua la motivazione separata sull'uso del braccialetto elettronico.
- A fronte di accertamenti indicativi di responsabilità (anche già confermati in sentenza di condanna divenuta irrevocabile), il giudice del riesame può legittimamente fondare la decisione cautelare sulla gravità indiziaria risultante e non è facilmente scalfibile dalla mera produzione documentale difensiva se questa non contrasta in modo specifico e circostanziato.
- Le doglianze generiche sulla motivazione o sulla valutazione degli elementi di fatto sono difficilmente idonee a vincere il sindacato della Cassazione se il giudice del merito ha fornito una motivazione congrua e non contraddittoria.
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