Cassazione Penale, Sentenza n. 19578/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza per: (1) mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., sostenendo che gli attrezzi agricoli ricettati avevano valore irrisorio; (2) diniego delle attenuanti generiche nonostante comportamento processuale favorevole e resipiscenza; (3) applicazione della recidiva sulla sola base dei precedenti penali senza la necessaria valutazione concreta della riprovevolezza e pericolosità; (4) determinazione della pena ritenuta eccessiva, con una pena base per la ricettazione quasi doppia rispetto al minimo edittale e aumenti per recidiva e continuazione sproporzionati rispetto al disvalore della condotta e ai limitati precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la sentenza impugnata. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale sul diniego dell'attenuante della particolare tenuità, avendo questa valutato il fatto nel suo complesso (modalità, personalità dell'imputato, marginalità/occasionalità). Ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, che può fondarsi anche sui precedenti penali e sulla gravità delle condotte. Sull'applicazione della recidiva la Cassazione ha rilevato che, sebbene la Corte d'appello non abbia fornito una motivazione specifica, il primo giudice (G.i.p.) aveva adeguatamente motivato l'aggravante indicando la persistenza della condotta del Peraj nonostante misure cautelari; quindi l'omessa replica della Corte d'appello non ha pregiudicato il diritto di difesa né reso viziata la decisione. La determinazione della pena è stata ritenuta congrua: la Corte ha applicato i criteri dell'art. 133 cod. pen. e gli aumenti per recidiva e continuazione sono stati commisurati secondo la giurisprudenza consolidata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La pena risultante dalla sentenza di merito (Corte d'appello) è rimasta confermata (pena complessiva indicata in sede di merito: due anni e dieci mesi di reclusione e 3.467 euro di multa, oltre gli aumenti e quantificazioni riportate in motivazione).
Norme richiamate
art. 648, secondo comma, cod. pen.
L'attenuante per il fatto di particolare tenuità non si valuta esclusivamente sul valore del bene ricettato, ma sul fatto nel suo complesso: marginalità, occasionalità, modalità della condotta e personalità dell'imputato possono giustificare il riconoscimento dell'attenuante
art. 99, sesto comma, cod. pen.
Prevede l'aumento di pena per la recidiva; la sua applicazione deve essere motivata tenendo conto dei criteri di proporzionalità e della personalità del soggetto
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (congruità, equità, reato e personalità dell'imputato); quando la pena è prossima al minimo il giudice può usare espressioni sintetiche quali "pena congrua" o "pena equa" purché risulti applicato il criterio
Norma relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale (richiamata nella valutazione degli aumenti per continuazione)
Norma relativa alle lesioni personali; i minimi edittali di questo reato sono stati considerati nel calcolo degli aumenti per continuazione
Prevede che, in caso di rigetto del ricorso in Cassazione, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- L'attenuante della particolare tenuità (art. 648, comma 2) va valutata globalmente: non conta solo il valore materiale del bene ma anche la marginalità, l'occasionalità e le modalità della condotta e la personalità dell'imputato
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche in base ai precedenti penali e alla gravità delle condotte; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi decisivi che giustificano il diniego
- L'applicazione della recidiva richiede una valutazione concreta della ripetizione delinquenziale (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, gravità): il giudice di merito deve motivare specificamente, ma l'omessa spiegazione in appello non è sempre decisiva se il primo giudice aveva adeguatamente motivato
- Nella determinazione della pena, se l'entità è prossima al minimo edittale è sufficiente un riferimento sintetico ai criteri dell'art. 133 (es. "pena congrua"), mentre una motivazione dettagliata è richiesta quando la pena è molto superiore alla media
- L'assenza di motivazione su un punto da parte del giudice dell'impugnazione non comporta automaticamente l'annullamento se la questione era già adeguatamente trattata dal giudice di primo grado e la mancata replica non avrebbe inciso sull'esito
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