Cassazione Penale, Ordinanza n. 09670/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a 7 mesi di reclusione ed euro 900 di multa, con beneficio della sospensione condizionale, per il reato di violazione di sigilli in continuazione. I due motivi di ricorso censuravano, in sostanza, la conferma del giudizio di colpevolezza e la qualificazione giuridica della condotta, sostenendo una lettura alternativa del compendio probatorio. Secondo la difesa, non sarebbe stata corretta la ricostruzione dei fatti: l'imputato avrebbe contestato che la condotta integrasse il reato ascritto. La Corte rileva però che i giudici di merito avevano accertato, sulla base delle risultanze riferite da un militare operante, che l'imputato aveva violato i sigilli apposti su un'area adibita alla distribuzione di alimenti e bevande sottoposta a sequestro, risultata aperta alla clientela in più occasioni. È stato inoltre valorizzato che l'imputato era stato preventivamente informato del sequestro e nominato custode. Il ricorso, dunque, mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, ritenuta non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure perché dirette a sollecitare una diversa valutazione delle prove rispetto a quella già compiuta in modo esauriente e razionale dai giudici di merito. Ha inoltre ribadito che, per il delitto di violazione di sigilli, non è necessario che vi sia una materiale rottura dei sigilli, essendo sufficiente qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, purché il soggetto sia consapevole del vincolo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base del vincolo di continuazione tra i fatti contestati, senza specifiche elaborazioni ulteriori nel testo.
Norma incriminatrice della violazione di sigilli; la Corte afferma che il reato si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, anche senza rottura materiale dei sigilli, se il soggetto conosce il vincolo.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile un ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove e dei fatti a quella logicamente e compiutamente svolta dai giudici di merito.
- Il delitto di violazione di sigilli non richiede necessariamente la rottura materiale dei sigilli: è sufficiente qualsiasi condotta che renda vana l'immodificabilità del bene sottoposto a vincolo, purché l'agente sia consapevole dell'esistenza del sequestro o del vincolo.
- La preventiva conoscenza del vincolo cautelare e la nomina a custode sono elementi idonei a fondare l'integrazione soggettiva e oggettiva del reato di violazione di sigilli.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
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