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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06759/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso in materia di imposta di registro su una compravendita immobiliare: l'Ufficio aveva attribuito all'unità immobiliare ceduta un maggior valore rispetto al prezzo dichiarato, recuperando a tassazione la differenza d'imposta. I contribuenti avevano ottenuto ragione in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo utilizzabili, come base presuntiva, i valori OMI e rideterminando comunque in diminuzione il valore accertato. Con il ricorso per cassazione, i contribuenti deducevano un unico motivo di violazione della legge comunitaria n. 88/2009, sostenendo che l'art. 24 avesse eliminato la previsione legale che consentiva accertamenti basati sul solo valore normale e che, pertanto, l'Ufficio non potesse fondare validamente l'accertamento esclusivamente sui valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare; da ciò facevano derivare l'errore della sentenza di merito, che aveva reputato sufficiente il solo elemento OMI.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, con precedente ordinanza interlocutoria, era stato disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società acquirente, qualificata come litisconsorte necessaria, ma l'ordine non era stato eseguito entro il termine assegnato. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come norma processuale a fondamento del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 366, secondo comma, c.p.c.

    È menzionato per il domicilio eletto presso la cancelleria della Corte.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato quanto alla notificazione del ricorso per cassazione.

  • art. 371-bis c.p.c.

    La Corte precisa che l'inammissibilità discende dall'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio, mentre l'articolo citato riguarda il diverso caso del mancato deposito dell'atto di integrazione debitamente notificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

  • legge comunitaria n. 88/2009, art. 24

    È invocata dai ricorrenti come disposizione che avrebbe escluso la possibilità di fondare l'accertamento sul solo valore OMI.

  • art. 54 d.P.R. 633/1973

    È richiamato dai ricorrenti come norma che, secondo la loro tesi, sarebbe stata superata dall'art. 24 della legge n. 88/2009.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    È richiamato dai ricorrenti come ulteriore norma in tema di accertamenti immobiliari e valore normale che, secondo la loro tesi, non consentirebbe più il solo ricorso ai valori OMI.

Massime di principio

  • L'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte di cassazione nei confronti del litisconsorte necessario comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La sanzione processuale per il mancato adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio non è l'improcedibilità ex art. 371-bis c.p.c., che riguarda invece il successivo deposito dell'atto di integrazione regolarmente notificato.
  • In presenza di litisconsorzio necessario, la mancata partecipazione di tutti i soggetti che devono essere presenti al giudizio impedisce la prosecuzione del ricorso in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore importo previsto sul contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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