Cassazione Civile, Ordinanza n. 10161/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietà)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un usufruttuario di un immobile, poi affiancato dal nudo proprietario, che assumeva di aver subito danni strutturali al proprio edificio a seguito di lavori edili eseguiti nel 2007 sul fabbricato confinante/adiacente di proprietà di altro soggetto. I convenuti erano il proprietario che aveva commissionato i lavori, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice; il professionista aveva inoltre chiamato in causa la propria assicurazione. Il Tribunale, espletata CTU, rigettava la domanda ritenendo non provato il danno e, comunque, non accertabile il nesso causale, anche perché il terremoto del 2009 aveva alterato in modo decisivo lo stato dei luoghi. La Corte d'appello confermava il rigetto, valorizzando: la mancanza di prova dello stato dell'immobile prima dei lavori; l'irrilevanza delle fotografie prodotte, perché riferite a un momento successivo ai lavori ma non idonee a dimostrare la situazione precedente; la conformità tecnica e antisismica degli interventi eseguiti sul fabbricato vicino; l'impossibilità di distinguere eventuali danni da lavori da quelli provocati dal sisma del 2009; e la soccombenza anche in punto spese. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova e falsa applicazione del principio di non contestazione, assumendo che fosse pacifico l'uso normale dell'immobile prima dei lavori e che le fotografie provassero lesioni già esistenti dopo gli interventi; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione illogica/apparente, sostenendo che i lavori non erano stati analizzati e che il nesso causale era stato escluso irrazionalmente; 3) ulteriore vizio di motivazione per avere aderito acriticamente alla CTU, considerata confusa e contraddittoria, nonostante gli elementi fotografici; 4) vizio di motivazione e violazione degli artt. 981, 102, 91 e 92 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese del nudo proprietario, ritenendo che il contraddittorio fosse stato erroneamente integrato nei suoi confronti. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi infondati nella parte relativa alla motivazione e inammissibili per il resto, perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e perché trascuravano una delle rationes decidendi, ossia la conformità tecnica e antisismica dei lavori. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la decisione impugnata era coerente e argomentata, e ha giudicato infondato anche il quarto motivo, rilevando che la condanna alle spese del nudo proprietario era giustificata dalla sua partecipazione all'appello infondato proposto insieme all'usufruttuario.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e, soprattutto, del nesso causale tra i lavori eseguiti sull'immobile vicino e le lesioni lamentate, ritenendo insindacabili in sede di legittimità gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito e la valutazione della CTU. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità a ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura di violazione del principio di non contestazione è stata ritenuta, nella sostanza, una critica al giudizio di fatto del merito; la Corte ha escluso che vi fosse un travisamento rilevante in sede di legittimità.
art. 116 c.p.c.
Il principio del prudente apprezzamento della prova non consente di sostituire in cassazione una diversa valutazione delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione è totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; nella specie la motivazione era invece chiara e coerente.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Le censure sono state esaminate come vizi processuali, ma in realtà tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito, quindi risultavano inammissibili o infondate.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto al "minimo costituzionale" e non consente di riesaminare il contenuto delle prove.
art. 981 c.c.
Richiamato solo nel motivo relativo alle spese e alla posizione dell'usufruttuario; la Corte non vi fonda una regola di merito autonoma.
art. 102 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese e sull'integrazione del contraddittorio; la censura è stata respinta perché il nudo proprietario aveva comunque partecipato all'appello e ne era risultato soccombente.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la condanna del nudo proprietario e dell'usufruttuario in appello è stata ritenuta coerente con la loro soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Non è stata ravvisata alcuna ragione per compensare le spese; la regolazione in base alla soccombenza è stata confermata.
art. 96 c.p.c.
La Corte osserva incidentalmente che in primo grado non vi era stata condanna ex art. 96 c.p.c.; il rilievo non incide sull'esito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente.
- La deduzione di travisamento della prova o di falsa applicazione del principio di non contestazione è inammissibile se, in realtà, mira a contestare l'apprezzamento di merito delle prove documentali o delle circostanze di fatto.
- La motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento decisorio manchi del tutto o sia radicalmente incomprensibile; non sussiste quando la sentenza esponga rationes decidendi distinte e intellegibili, ancorché non condivise dalla parte.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes idonee da sole a sorreggere il decisum; l'omessa critica di una di esse rende il ricorso inammissibile o comunque infondato.
- Nel giudizio risarcitorio per danni a un immobile, l'attore deve provare non solo l'esistenza del danno, ma anche il nesso causale tra il danno e la condotta dedotta; se lo stato dei luoghi è stato profondamente alterato da un evento sopravvenuto, l'accertamento del nesso può risultare impossibile e la domanda va respinta.
- Le spese seguono la soccombenza anche nei confronti della parte che abbia partecipato al giudizio di gravame senza esito favorevole, indipendentemente dalla sua posizione sostanziale di usufruttuario o nudo proprietario, quando abbia proposto l'impugnazione insieme alla parte originaria soccombente.
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