Cassazione Penale, Sentenza n. 25271/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna (anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00) per il reato di estorsione (art. 629, comma 2) e per il concorso in reato con aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1). I motivi principali sono: 1) vizio di motivazione, illogicità e travisamento delle prove (in particolare interpretazione delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni dei testi), nonché contestazione della ricostruzione che lo avrebbe qualificato come intermediario estorsivo; 2) carenza di elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità penale e la partecipazione all'estorsione; 3) violazione e erronea applicazione dell'aggravante del metodo mafioso, con doglianza sulla genericità e sulla traslazione delle argomentazioni relative al solo COSTA al ruolo del GERVASI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici e in larga parte meri ripetizioni delle censure già formulate in appello (violazione del principio di specificità del motivo in cassazione). Ha inoltre affermato che non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti e della rilevanza delle prove: la valutazione delle intercettazioni e della attendibilità delle dichiarazioni è competenza del giudice di merito e, nel caso, le decisioni di primo e secondo grado risultano conformi e motivate. Quanto all'aggravante del metodo mafioso, la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione dei giudici di merito, che hanno considerato la caratura criminale del COSTA, la consapevolezza del GERVASI e la pluralità dei soggetti come elementi evocativi della particolare forza intimidatrice. Conseguentemente la condanna di merito resta confermata e la Corte di Cassazione ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende (importo non integralmente riportato nel testo).
Norme richiamate
art. 629 c.p. (estorsione), comma secondo
Norma sostanziale che punisce l'estorsione; la Corte di merito ha ritenuto dimostrati gli elementi costitutivi dell'estorsione anche per il ruolo di intermediario del GERVASI quando la dazione è stata ricercata non per esclusiva solidarietà ma come contributo alla pretesa estorsiva.
art. 416-bis.1 c.p. (aggravante del metodo mafioso)
La Corte ha interpretato l'aggravante come riferita al 'metodo' e non al mero fatto, applicabile quando la condotta evoca la forza intimidatrice tipica di gruppi di stampo mafioso; essendo oggettiva, si applica anche ai concorrenti nel reato (riferimento all'art. 59 c.p.).
Richiamato dalla difesa nella censura, ma la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica: le eccezioni processuali di carattere generale non erano fondanti una critica analitica della motivazione, quindi inammissibili in cassazione se non specificamente argomentate.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente per profili di violazione di principi costituzionali; la Corte lo ha ritenuto invocato in termini generici e non correlato in modo specifico alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che fissa i requisiti di specificità del motivo di ricorso in cassazione; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare generico o aspecifico il terzo motivo relativo all'aggravante mafiosa.
Prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata disponendo il pagamento delle spese processuali e la sanzione a favore della cassa delle ammende.
Richiamato per affermare che l'aggravante del metodo mafioso, essendo di natura oggettiva, si estende ai concorrenti del reato secondo le regole sulla partecipazione criminale.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: la mera ripetizione delle censure di merito o delle argomentazioni d'appello determina inammissibilità.
- La Corte di legittimità non riformula la valutazione delle prove né riconsidera l'attendibilità delle intercettazioni o delle dichiarazioni: tali valutazioni spettano al giudice di merito e possono essere sindacate in Cassazione solo per travisamento evidente o contraddizione manifesta.
- L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. riguarda il 'metodo' mafioso e può essere applicata anche ai concorrenti dell'illecito quando la condotta complessiva evoca la forza intimidatrice del gruppo mafioso; non è necessario che tutte le argomentazioni siano rivolte a ciascun concorrente purché gli elementi oggettivi ricostruiti giustifichino l'applicazione dell'aggravante.
- Il ruolo di intermediario può integrare il reato di estorsione quando l'intervento non è volto esclusivamente a tutelare l'interesse della vittima ma contribuisce alla realizzazione della pretesa estorsiva.
- Chi propone ricorso deve indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto in modo analitico e dimostrare la decisività del vizio rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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