Cassazione Penale, Ordinanza n. 33750/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza del Tribunale di Locri, che aveva condannato la ricorrente e un'altra imputata per il tentato furto, commesso in concorso, di bottiglie di liquore e altri generi alimentari prelevati dagli scaffali di un supermercato. Le imputate erano state riprese dal sistema di videosorveglianza mentre si impossessavano della merce e venivano fermate dopo il superamento delle casse. La ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del furto tentato, sollecitando una diversa valutazione delle prove. Con il secondo ha contestato la configurabilità del concorso di persone, sostenendo implicitamente l'assenza di un contributo concorsuale punibile. Con il terzo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e diretto a ottenere una rivalutazione delle fonti di prova non consentita in sede di legittimità, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica né carente. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come tentato furto, poiché il costante controllo mediante videosorveglianza e l'immediato intervento impeditivo avevano impedito alle imputate di acquisire un'autonoma disponibilità della merce, che non era ancora uscita dalla sfera di vigilanza del supermercato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato la condotta coordinata con la complice e l'occultamento parziale della merce; tali elementi integravano un contributo concorsuale e non una mera connivenza passiva. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e implicante valutazioni di merito, già compiute dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso la particolare tenuità considerando non modesta l'offensività del fatto, anche in ragione del valore e della natura non necessaria dei beni. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta resta allo stadio del tentativo quando, in un supermercato sottoposto a vigilanza costante, l'intervento impeditivo avviene prima che l'agente consegua un'autonoma disponibilità della merce.
La partecipazione concorsuale ricorre quando la condotta dell'agente è coordinata con quella del complice e apporta un contributo alla realizzazione del reato; non è necessaria una condotta materiale esclusiva o autonoma.
Nel furto commesso in supermercato, il superamento delle casse non determina necessariamente la consumazione se la refurtiva resta sotto la sfera di vigilanza e l'agente non ne acquisisce una disponibilità autonoma.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva dell'offensività; la decisione di merito è sindacabile in cassazione nei limiti della logicità e non può essere sostituita da una rivalutazione di fatto.
Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti di prova; le censure devono evidenziare specifici vizi riconducibili ai motivi tassativamente previsti.
Massime di principio
- Nel furto commesso all'interno di un supermercato, il monitoraggio costante dell'azione mediante videosorveglianza o vigilanza diretta, seguito da un immediato intervento impeditivo, esclude la consumazione e mantiene il fatto allo stadio del tentativo quando l'agente non abbia conseguito neppure momentaneamente un'autonoma disponibilità della refurtiva, ancora sottoposta alla sfera di vigilanza del soggetto passivo.
- La condotta di chi agisce in modo coordinato con il complice e contribuisce all'occultamento della merce integra concorso di persone nel reato; non costituisce mera connivenza non punibile, che richiede un comportamento esclusivamente passivo e privo di efficacia causale.
- È inammissibile in cassazione la censura che, senza indicare specifici travisamenti della prova o manifeste carenze e illogicità della motivazione, chieda una rivalutazione delle risultanze probatorie o una diversa ricostruzione del fatto.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto, adeguatamente motivato dal giudice di merito sulla base dell'offensività concreta della condotta, non può essere riesaminato in cassazione mediante una nuova valutazione degli elementi fattuali.
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