Cassazione Civile, Ordinanza n. 21146/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi confinanti. In appello era stata ordinata alla società proprietaria di arretrare un fabbricato realizzato vicino al confine, perché ritenuto costruito a distanza inferiore da due preesistenti manufatti insistenti nel fondo dell'altra parte, la quale era stata considerata primo costruttore. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo: a) che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provata la preesistenza delle due casupole del vicino facendo leva sulla consulenza tecnica d'ufficio, senza considerare che la consulenza non costituirebbe prova idonea se non sottoposta a rigoroso riscontro probatorio; b) che i due manufatti dell'altra parte fossero abusivi e, quindi, non potessero essere utilizzati come parametro per verificare il rispetto delle distanze, poiché chi versa in situazione di illiceità non potrebbe pretendere l'arretramento del fabbricato altrui e non opererebbe in tal caso la regola della prevenzione. Nel frattempo, dopo la trattazione e la definizione della causa, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dagli eredi del controricorrente, ma la Corte ha ritenuto la rinuncia irrilevante perché successiva alla decisione in camera di consiglio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, nelle controversie sulle distanze tra costruzioni, il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche sui risultati della consulenza tecnica per stabilire chi sia il preveniente, in coerenza con il principio del libero convincimento e dell'acquisizione processuale. Ha inoltre ribadito che l'onere di provare di aver costruito per primo grava su chi chiede l'arretramento del fabbricato altrui, ma tale prova può risultare anche dallo stato dei luoghi e delle cose. In più, ha chiarito che il principio della prevenzione opera anche se la costruzione del preveniente sia stata realizzata senza concessione edilizia. Conseguentemente, ha confermato la sentenza di appello che aveva ordinato l'arretramento del fabbricato della società. Ha condannato la ricorrente alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come norma processuale a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie tra proprietari confinanti sulle distanze legali, chi domanda l'arretramento del fabbricato altrui deve provare di essere il primo costruttore, ma la prova della prevenzione può essere desunta anche da risultanze tecniche e dallo stato oggettivo dei luoghi.
- Il giudice di merito può utilizzare i risultati della consulenza tecnica d'ufficio per accertare la priorità temporale delle costruzioni, senza che ciò violi il riparto dell'onere probatorio, purché la motivazione sia adeguata.
- Il principio della prevenzione opera anche se la costruzione del primo costruttore sia priva di concessione edilizia; l'illiceità urbanistica del manufatto non esclude di per sé il parametro di distanza nei rapporti tra privati.
- La consulenza tecnica non è una prova in senso stretto diversa e sterile rispetto alle altre risultanze del processo: può concorrere alla formazione del convincimento del giudice secondo il principio del libero convincimento e dell'acquisizione processuale.
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