Cassazione Civile, Ordinanza n. 25901/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una causa introdotta per ottenere l'accertamento della nullità, inesistenza, inefficacia o revoca di un testamento, nonché l'esclusione dei convenuti dalla successione per indegnità. In primo grado la domanda è stata respinta e l'attrice è stata condannata alle spese e al risarcimento per responsabilità aggravata. In appello la parte soccombente ha poi rinunciato ai motivi di merito, mantenendo contestazioni solo sulla liquidazione delle spese del primo grado; la Corte d'appello ha accolto solo in parte questa doglianza. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione delle regole sulle spese per avere il giudice di merito utilizzato uno scaglione di valore diverso da quello delle cause di valore indeterminabile; 2) vizio motivazionale sul medesimo punto, per asserita contraddizione nella ricostruzione dello scaglione tariffario; 3) violazione delle norme tariffarie sulle spese, sostenendo che il compenso fosse stato illegittimamente duplicato o comunque liquidato in eccesso nonostante l'identità delle difese dei convenuti/appellati; 4) violazione dell'art. 96 c.p.c. e vizio motivazionale sulla condanna al risarcimento per responsabilità aggravata, deducendo mancanza di prova del danno, insussistenza di mala fede o colpa grave e confusione tra le diverse ipotesi dell'art. 96 c.p.c., oltre a un richiamo ai limiti temporali del mutamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la causa non era di valore indeterminabile in senso tecnico, perché il petitum era valutabile economicamente sulla base degli atti e della documentazione prodotta, dalla quale risultavano beni mobili per euro 2.700.000 oltre al patrimonio immobiliare ereditario. Ha rigettato anche il terzo motivo, osservando che le norme tariffarie invocate disciplinano la sola maggiorazione del compenso quando un unico difensore assista più persone con la stessa posizione processuale, mentre nel caso concreto vi erano più difensori, sicché la censura era irrilevante. Ha infine rigettato il quarto motivo, chiarendo che, per le cause instaurate dopo il 4 luglio 2009, l'art. 96, comma 3, c.p.c. consente al giudice, anche d'ufficio, di condannare la parte soccombente a una somma equitativa senza necessità di domanda o prova del danno, purché sia accertata la mala fede o la colpa grave; la Corte ha reputato congruo l'apprezzamento della Corte territoriale sulla colpa grave e ha ritenuto corretto il richiamo alla giurisprudenza pertinente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
Regola la condanna alle spese secondo soccombenza; la Corte ne conferma l'applicazione al caso concreto.
artt. 9, 10, 12, 13, 14, 15 c.p.c.
Richiamati per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.
Per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 il comma 3 consente una condanna equitativa d'ufficio, senza domanda e senza prova del danno, purché sussistano mala fede o colpa grave della parte soccombente.
artt. 5, 6 e 7; art. 5, comma 4
Le disposizioni tariffarie prevedono una maggiorazione del compenso nel caso di un solo avvocato che assista più soggetti con la stessa posizione processuale.
artt. 4, 5 e 8; art. 4, comma 2
Le disposizioni tariffarie prevedono una maggiorazione del compenso nel caso di un solo avvocato che assista più soggetti con la stessa posizione processuale.
art. 24 Cost.
Richiamato per sottolineare che l'accesso alla giustizia deve convivere con strumenti sanzionatori contro l'abuso del processo.
Citato per spiegare che non era necessaria una correzione della motivazione della sentenza d'appello.
Consente la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione delle spese, una causa non è di valore indeterminabile solo perché l'attore non abbia indicato un importo o abbia qualificato il petitum come indeterminato: occorre verificare se, dagli atti e dalla documentazione acquisita, sia comunque possibile ricavarne una valutazione economica.
- La nozione di valore indeterminabile ha carattere relativo e oggettivo: ricorre solo quando la pretesa non sia suscettibile di apprezzamento pecuniario o sia particolarmente difficile determinarne il quantum.
- Le norme tariffarie che prevedono maggiorazioni per pluralità di assistiti operano quando un solo difensore assista più soggetti con la stessa posizione processuale; non sono applicabili come base per automatizzare duplicazioni o aumenti quando vi siano più difensori.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma presuppone l'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente.
- La colpa grave ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c. può desumersi anche dalla manifesta infondatezza o pretestuosità delle difese e delle impugnazioni rispetto al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata.
- Il giudice di legittimità non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la valutazione della mala fede o della colpa grave sia sorretta da motivazione congrua e non illogica.
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