Cassazione Civile, Ordinanza n. 26380/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito del ricorso notificato in Cancelleria, ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c. Ha inoltre compensato le spese di lite, rilevando d'ufficio l'omessa costituzione del ricorrente. È stata esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché non vi è stato deposito del ricorso da parte del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di intimazione relativo al pagamento di cartelle esattoriali, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. In sede di legittimità, tuttavia, il ricorrente non si è costituito mediante deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria della Corte. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio la mancata osservanza dell'art. 369, comma 1, c.p.c., dichiarando l'improcedibilità del ricorso. Il ricorso non è stato esaminato nel merito.
Norme richiamate
procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
La causa è stata definita con il procedimento camerale semplificato previsto dalla norma.
improcedibilità ex art. 369, comma 1, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte
Il mancato deposito del ricorso notificato in cancelleria comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile anche d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
si ritiene l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in mancanza del deposito del ricorso da parte del ricorrente.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 9
mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
La camera di consiglio si è svolta da remoto secondo la disciplina emergenziale richiamata.
convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176
Norma di conversione del decreto-legge emergenziale richiamato per la trattazione da remoto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito in cancelleria del ricorso notificato determina improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c.
- L'improcedibilità per omesso deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio dalla Corte, anche in assenza di eccezione della parte controricorrente.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per una causa processuale che impedisce l'esame del merito, la Corte può compensare le spese di lite in considerazione della particolarità della situazione processuale.
- In difetto di deposito del ricorso da parte del ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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