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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36766/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena e dichiarato la responsabilità del ricorrente per i reati previsti ai capi 24 (artt. 110, 81 c.p., 73 commi 1 e 4, DPR 309/1990), 27 (art. 110 c.p., 73 comma 1, DPR 309/1990) e 28 (73 comma 1, DPR 309/1990). Il ricorrente deduce vizi di motivazione e contraddittorietà relativi all'interpretazione delle intercettazioni, alla mancata prova della sua presenza in alcuni luoghi (vettura del Gjepali), alla valutazione delle perquisizioni negative, all'identificazione nelle captazioni (lingua albanese e interprete), e censura la commisurazione della pena (mancato riconoscimento delle attenuanti generiche già riconosciute in precedenza e eccessivi aumenti per continuazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure relative all'affermazione di responsabilità costituiscano una inammissibile reinterpretazione del compendio captativo senza vizi logici o giuridici della valutazione di merito. La Corte ha confermato la corretta valutazione delle intercettazioni e del quadro probatorio collegato: capo 24 (più cessioni significative di cocaina a Baltolu, Chirra ed Eugert Bici e progetto di acquisto di 200 g), capo 27 (trasporto occultato di stupefacente nel furgone con valore indicativo di circa 16.000 euro) e capo 28 (cessione di 6 g per 500 euro). La sentenza ha ritenuto rilevante anche l'arresto del ricorrente dell'8/5/2013 con il rinvenimento di 239 g di cocaina e materiale per il confezionamento come elemento corroborante. Sull'aspetto sanzionatorio ha confermato la scelta discrezionale del giudice di merito nel considerare più grave il reato del capo 27, nel negare le attenuanti generiche per lo "spessore criminale" e nel riconoscere solo limitati incrementi per la continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    Applicata per la contestazione dei reati di traffico e detenzione ai fini di spaccio: la Corte ha ritenuto provati più episodi di cessione e la rilevanza del peso/purezza della sostanza nelle intercettazioni per definire la fattispecie ex art. 73.

  • Codice penale, art. 110

    Usato per la imputazione della partecipazione ed eventuale concorso nel reato: la Corte ha condiviso la valutazione che il ricorrente concorresse nelle condotte contestate.

  • Codice penale, art. 81 (comma finale)

    Richiamato in relazione al concorso materiale/morale fra più soggetti; la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione delle norme sul concorso.

  • Codice penale, artt. 62-bis e 133

    Riferiti alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche: la Corte ha riconosciuto il potere discrezionale del giudice di merito nel valutare e negare le attenuanti generiche anche quando erano state riconosciute per fatti già passati in giudicato, sulla base dello spessore criminale e della continuità del traffico.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 (commi 8 e 9) conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamato per le regole procedurali applicabili nel procedimento (misure temporanee previste dalla normativa emergenziale); segnalata la correttezza del rito adottato.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito: la Cassazione sindaca solo vizi logici o giuridici, non una diversa lettura priva di tali vizi.
  • Le intercettazioni, se valutate con coerenza logica e integrate da altri elementi (es. arresto con rinvenimento di stupefacente, conteggi e riferimenti al peso e al denaro), possono costituire prova convincente di cessioni e rapporti di fornitura.
  • La mancata individuazione fisica in un singolo momento (es. presenza in vettura) non esclude la responsabilità se il quadro probatorio complessivo e le conversazioni collegano il soggetto ai fatti.
  • Le contestazioni sull'identificazione in intercettazioni in lingua straniera devono dimostrare un vizio nella procedura d'ascolto o nell'interpretazione; altrimenti restano valutazioni di merito insindacabili in Cassazione.
  • In materia di pena, il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la gravità relativa dei reati, nel riconoscere o negare le attenuanti generiche e nel quantificare gli aumenti per la continuazione, purché la motivazione sia logicamente fondata.
  • La riconferma di una valutazione di merito da parte della Corte d'appello richiede che la Cassazione evidenzi specifici vizi logico-giuridici per essere accolta; semplici riletture alternative del materiale probatorio non sono sufficienti.

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