Cassazione Civile, Ordinanza n. 05403/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione urbanistica per un intervento edilizio in zona "BC3", con obblighi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria garantiti da una polizza fideiussoria emessa da un assicuratore. Il Comune ha ritenuto inadempiuti gli obblighi e ha escusso la garanzia per l'intero massimale, ottenendo decreto ingiuntivo nei confronti del garante; il garante ha opposto decreto chiamando in causa la società attuatrice e i soci, i quali hanno contestato l'inadempimento e attribuito la mancata ultimazione delle opere al comportamento del Comune, deducendo anche exceptio doli. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno qualificato la polizza come garanzia autonoma, hanno ritenuto provato l'inadempimento dei soggetti attuatori e hanno confermato la debenza delle somme garantite. Il ricorso per cassazione originario era stato respinto/in parte dichiarato inammissibile. Con il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. i ricorrenti hanno denunciato due errori revocatori: (1) falsa percezione del contenuto della polizza e degli atti richiamati, che avrebbe indotto la Corte a ritenere il primo motivo del ricorso originario meramente fattuale e quindi inammissibile, mentre esso sarebbe stato una censura in iuresulla violazione dei canoni ermeneutici; (2) errore nel ritenere operante la "doppia conforme" e nell'assumere che il Tribunale avesse deciso sul tema della ricomprensione delle opere interrate nella garanzia, tema che secondo i ricorrenti sarebbe stato invece assorbito. Coface ha aderito alle istanze dei ricorrenti, mentre il Comune ha resistito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché mirava in realtà a contestare la valutazione di ammissibilità del motivo originario e a riaprire una questione interpretativa/valutativa già sottoposta al giudizio di legittimità; inoltre, il contenuto della polizza era questione discussa e non fatto pacifico e non controverso. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché, comunque, l'eventuale riferimento alla doppia conforme non era decisivo, trattandosi di un passaggio non essenziale della precedente ordinanza, che aveva comunque fondato il rigetto sulla congruità della motivazione e sulla inadeguata deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, e la co-ricorrente aderente Coface, a rifondere al Comune le spese del giudizio di revocazione, oltre a dare atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni di legittimità è ammessa solo nei ristretti limiti dell'errore di fatto revocatorio, con riferimento agli atti interni al giudizio di cassazione.
L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto di causa incontestabilmente escluso o accertato, non può riguardare attività interpretativa o valutativa, deve essere immediatamente rilevabile e decisivo.
La denuncia della violazione dei canoni ermeneutici richiede di indicare specificamente le regole interpretative asseritamente violate e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
La mera richiesta di una diversa lettura della volontà negoziale non integra, di per sé, una censura di violazione dei canoni legali di interpretazione.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa lesione del diritto di difesa, senza che ciò abbia mutato l'esito del giudizio.
art. 6 CEDU
Invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa lesione del giusto processo, ma non ritenuto idoneo a fondare la revocazione.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per revocazione deve esporre in modo adeguato i fatti e gli elementi necessari al controllo della dedotta difformità tra le decisioni di merito.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, ove previsto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto incontestabile e non già una contestazione dell'attività interpretativa, valutativa o di qualificazione compiuta dal giudice.
- Non può essere utilizzata la revocazione per riaprire questioni già devolute alla Corte di cassazione sotto il profilo dell'ammissibilità o del merito delle censure, quando il preteso errore attiene in realtà alla lettura giuridica del motivo di ricorso.
- L'errore di fatto revocatorio deve risultare immediatamente e chiaramente dagli atti, senza bisogno di ricostruzioni induttive o complesse operazioni ermeneutiche, ed essere decisivo nel senso che, senza di esso, la decisione avrebbe avuto un contenuto diverso.
- Chi deduce la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale deve indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in quale passaggio il giudice se ne sia discostato; la richiesta di una diversa ricostruzione della volontà negoziale non basta.
- La qualificazione di un passaggio motivazionale come non essenziale o ad abundantiam esclude la decisività dell'asserito errore, sicché la revocazione non è ammissibile quando l'errore denunciato non avrebbe inciso sul decisum.
- Il ricorso per revocazione deve essere autosufficiente e contenere una ricostruzione chiara dei fatti e dei precedenti gradi di giudizio, soprattutto quando si contesti la sussistenza di una doppia conforme o la decisione su specifici capi della sentenza di merito.
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