Cassazione Civile, Ordinanza n. 03658/2026 del 17/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da una domanda risarcitoria proposta per i danni lamentati su un fondo di proprietà della de cuius, attraversato da un canale di scolo di acque piovane che, secondo l'attrice originaria, era stato trasformato nel tempo in una fogna a cielo aperto per effetto dell'omesso controllo del territorio da parte del Comune e dell'immissione di acque luride provenienti da insediamenti abitativi circostanti. In primo grado la domanda era stata accolta ex art. 2051 c.c., con condanna dell'ente sia al risarcimento sia all'esecuzione delle opere necessarie a eliminare il deflusso di acque luride. In appello la decisione era stata riformata, ritenendo non dimostrata la natura del corso d'acqua e, quindi, il ruolo di custode del Comune. Dopo un primo ricorso per cassazione accolto per difetto di motivazione intelligibile sulla custodia, il giudizio era stato rinviato e la Corte d'appello, in diversa composizione, aveva nuovamente rigettato la domanda reputando non provata l'autorizzazione comunale agli scarichi e, in ogni caso, non provato il potere di fatto dell'ente sulla cosa. Con il ricorso per cassazione gli eredi deducevano: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello non avrebbe considerato la prova offerta circa le modifiche incontrollate del territorio, la tardiva pianificazione e la mancata realizzazione delle infrastrutture fognarie; 2) nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 74 disp. att. c.p.c., sostenendo un erroneo e/o omesso esame delle prove documentali e della CTU; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo, con particolare riferimento a una precedente sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche che, a loro dire, riguarderebbe altro petitum. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché diretto in sostanza a ottenere una rivalutazione delle prove e perché non sussisteva una vera violazione dell'art. 2697 c.c.; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile, poiché finalizzato a un nuovo esame del materiale istruttorio e non a denunciare un effettivo vizio di motivazione nei limiti consentiti; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando anche che la sentenza richiamata dai ricorrenti non era stata oggetto della decisione impugnata e che, in ogni caso, le doglianze ruotavano ancora attorno alla valutazione della CTU. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che le censure investissero, sotto la formale veste di violazioni di legge e nullità, una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo l'insussistenza della prova del potere di fatto e del ruolo di custode del Comune sul canale, elemento decisivo ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità da cosa in custodia presuppone la prova dell'effettivo potere di governo sulla cosa, comprensivo del potere di controllo, modifica della situazione di pericolo ed esclusione di terzi dall'ingerenza; nel caso concreto tale presupposto è stato ritenuto non dimostrato nei confronti del Comune.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia affermato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a diversa regola legale; non se si critica il modo in cui è stato esercitato il prudente apprezzamento.
La violazione è ravvisabile soltanto se l'onere della prova è stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non se si contesta la valutazione delle prove.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto e al dictum cassatorio; nel caso concreto non vi è stata violazione perché il rinvio imponeva di colmare la carenza di motivazione sulla custodia.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione deve emergere dalla sentenza stessa e non da elementi esterni; la doglianza non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente richiede un effettivo difetto strutturale della motivazione, non la mera non condivisione della valutazione compiuta dal giudice.
art. 74 disp. att. e trans. c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della doglianza sul contenuto e sull'esame degli atti, senza che la Corte ravvisi un autonomo vizio decisivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza o del procedimento non è configurabile quando si contesta solo la lettura del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sull'omesso esame di un fatto decisivo è circoscritto ai rigorosi limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non consente un nuovo apprezzamento delle prove.
Il consulente tecnico assiste il giudice su questioni tecniche e non può sostituirsi al giudice nell'apprezzamento giuridico o nella valutazione di merito.
La formula di richiesta di attribuzione delle spese è idonea a fondare la distrazione in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di rivalutazione del merito e delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta il convincimento raggiunto sulla base delle prove raccolte.
- Nei ricorsi ex art. 115 e 116 c.p.c. occorre indicare specificamente il tipo di errore processuale o probatorio dedotto; è inammissibile lamentare genericamente una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Per la responsabilità da cosa in custodia è decisivo dimostrare il concreto potere di governo e di controllo sulla cosa, non essendo sufficiente allegare la mera presenza del bene o il verificarsi del danno.
- Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e al perimetro del dictum cassatorio, ma l'adempimento di tale vincolo va valutato in relazione al concreto contenuto della precedente cassazione.
- Il vizio di motivazione o l'omesso esame di un fatto decisivo non può essere desunto da elementi esterni alla sentenza né può risolversi in una nuova valutazione della consulenza tecnica d'ufficio.
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