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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18547/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bari aveva confermato la condanna di tre imputati per fatti qualificati come furto e tentato furto pluriaggravati. Uno degli imputati ha dedotto: 1) nullità delle notificazioni, sostenendo che, essendo detenuto per altra causa, gli atti sarebbero dovuti essere notificati nel luogo di detenzione e non nel domicilio eletto; 2) erronea applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, perché la sentenza non avrebbe indicato il valore dei beni sottratti; 3) illegittima applicazione della recidiva, per asserita mancanza di adeguata motivazione. Un secondo imputato ha censurato l'inammissibilità dell'istanza di sostituzione della pena, lamentando che la Corte territoriale l'avesse ritenuta generica. Il terzo imputato ha proposto tre motivi: mancanza di motivazione sulla recidiva; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; e eccessività del trattamento sanzionatorio, deduzioni ritenute generiche o aspecifiche rispetto alla motivazione della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle notificazioni, rilevando che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore nominato in indagini e che la mancata tempestiva eccezione integrava una sanatoria della nullità a regime intermedio, secondo il principio delle Sezioni Unite. Ha giudicato aspecifico il motivo sull'aggravante del danno di rilevante gravità, perché non confrontato con la sottrazione di un semirimorchio. Ha ritenuto infondata la censura sulla recidiva, valorizzando i precedenti penali e la pericolosità costante. Quanto al secondo imputato, ha considerato generica l'istanza di sostituzione della pena, perché formulata senza indicare la pena sostitutiva richiesta. Quanto al terzo imputato, ha dichiarato inammissibili per aspecificità sia la doglianza sulla recidiva, sia quelle sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.p.

    La doglianza sulla notificazione è stata ritenuta infondata; la Corte ha applicato il principio secondo cui la notifica al domicilio dichiarato/eletto dell'imputato detenuto, anziché nel luogo di detenzione, integra nullità a regime intermedio.

  • art. 184 c.p.p.

    La nullità conseguente alla notificazione errata è soggetta a sanatoria se non eccepita tempestivamente.

  • art. 61, comma 1, n. 7, c.p.

    L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è stata ritenuta non specificamente censurata in cassazione, anche in considerazione del bene sottratto.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata ritenuta sulla base dei precedenti penali e della pericolosità criminale costante nel tempo.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato implicitamente nel giudizio sulla dosimetria della pena e sulla valutazione complessiva della pericolosità.

  • art. 58 c.p.

    Richiamato nel motivo sull'istanza di sostituzione della pena, ritenuta però formulata in modo generico, senza indicazione della misura richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    Le doglianze generiche o non dedotte in appello sono state trattate come inammissibili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La notifica effettuata all'imputato detenuto presso il domicilio dichiarato o eletto, e non nel luogo di detenzione, determina una nullità a regime intermedio, sanabile se non tempestivamente eccepita.
  • In cassazione, il motivo che contesta un'aggravante o il trattamento sanzionatorio deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata; la mera contestazione assertiva o generica è inammissibile.
  • La recidiva può essere legittimamente valorizzata quando la motivazione dia conto dei precedenti penali e della loro capacità di dimostrare una persistente pericolosità criminale.
  • Le richieste di pena sostitutiva devono essere formulate in modo specifico, indicando la misura invocata; una domanda generica può essere dichiarata inammissibile.
  • Le questioni non dedotte in appello o riproposte in cassazione senza specifico confronto con la decisione impugnata non possono fondare un valido motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processualeRecidiva

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