Cassazione Penale, Ordinanza n. 28697/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo delle doglianze già esaminate e disattese in appello, privo di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza di appello che ha confermato la condanna, ha proposto ricorso per cassazione avverso il solo trattamento sanzionatorio. Ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in punto di determinazione della pena, lamentandone l'eccessiva entità e sostenendo, in particolare, che la sostanza stupefacente detenuta non presentasse un dato ponderale così rilevante da giustificare la sanzione inflitta. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello e già motivate-mente respinte, senza una critica argomentata delle ragioni poste a base della decisione di secondo grado.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
costituisce il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; la decisione di legittimità non ne affronta il merito, ma solo il regime processuale dell'impugnazione sulla pena.
i motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata, con confronto puntuale e specifico con le ragioni poste a base della decisione di secondo grado.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre i motivi già dedotti in appello e già motivatamente respinti, senza indicare specifiche ragioni di diritto o elementi di fatto idonei a confutare la motivazione impugnata.
- La mera denuncia, in termini generici, di illogicità o carenza della motivazione non basta a superare il vaglio di ammissibilità se non si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
Come è indicizzato
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