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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34136/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) tra varie pronunce penali che lo hanno condannato per reati tra cui spaccio di stupefacenti commessi nel 2014 e precedenti condanne (dal 1999 in poi). La difesa ha censurato il provvedimento del giudice dell'esecuzione per mancata considerazione di una memoria difensiva (depositata il 13/12/2023) e per errato apprezzamento del criterio cronologico, sostenendo che alcune condanne (es. quella del 18/10/2018) comprendevano reati in materia di stupefacenti commessi dal 2007 sino a data più recente e che quindi sussisterebbe un "disegno criminoso" unitario comprendente anche i fatti del 2014.

La decisione

La Corte (di legittimità) ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva escluso l'applicazione della continuazione tra i reati del 2014 e le pregresse vicende penali. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto decisivo il lungo intervallo temporale (oltre quindici anni dalla prima sentenza del 1999) e la diversità del contesto criminale (per i fatti del 2014 è stata esclusa l'aggravante di associazione di tipo mafioso), concludendo che non sussisteva la unità di disegno criminoso. La Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione del giudice conforme ai principi di diritto e ha ritenuto che l'accertamento indiziario richiesto dall'art. 81 c.p. fosse stato compiuto correttamente; ha pertanto rigettato il ricorso (conseguente condanna alle spese).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81 comma secondo cod. pen.

    La norma sulla continuazione richiede la prova di un "disegno criminoso" unitario ideativo; il giudice deve valutare tempi e modalità. Indici rilevanti sono la ridotta distanza cronologica, l'omogeneità del bene tutelato e le modalità concrete. Un consistente intervallo temporale è indice di autonomie ideative salvo giustificazioni chiare.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza sulla motivazione: il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare e a valutare le memorie difensive; la Corte ha ritenuto che il giudice abbia comunque considerato gli elementi rilevanti e abbia fornito motivazione adeguata.

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    art. 73, comma 1, D.P.R. 309 del 1990

    Norma incriminatrice sui reati in materia di stupefacenti; nel caso specifico i fatti del 2014 sono stati giudicati come reati di droga ma inseriti in un contesto diverso rispetto alle pregresse vicende di criminalità organizzata, circostanza rilevante per escludere la continuazione.

  • art. 416 bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la circostanza aggravante è stata esclusa con riferimento ai fatti del 2014, elemento che ha contribuito alla valutazione negativa circa l'inclusione di tali fatti nel preesistente disegno criminoso.

  • art. 71 D.Lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione a contestazioni di partecipazione ad associazione e profili di misure patrimoniali/penali: utilizzato nel quadro delle precedenti pronunce considerate nelle valutazioni di continuità.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.) occorre dimostrare una programmazione unitaria delle condotte già nella fase ideativa: non basta la mera reiterazione o l'abitualità delinquenziale.
  • Gli elementi indicatori della unità di disegno sono soprattutto la vicinanza temporale, le modalità pratiche delle condotte e l'omogeneità del bene giuridico leso; è possibile valorizzare anche solo alcuni di tali elementi purché significativi.
  • Un lungo intervallo temporale tra episodi è, di per sé, un indice forte contrario alla continuazione, salvo che non emergano ragioni che giustifichino una attuazione frazionata di un medesimo progetto criminoso.
  • La diversità del contesto di commissione (es. reati ordinari di droga vs. condotte inserite in ambito di criminalità organizzata) e l'assenza di aggravanti pertinenti possono escludere l'unicità del disegno criminoso.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente la valutazione sulla continuazione e considerare le memorie difensive; tuttavia la sua valutazione discrezionale è sindacabile in Cassazione solo se irragionevole o viziata nella motivazione.
  • La difesa ha l'onere di indicare elementi concreti e circostanziati idonei a dimostrare la preordinazione unitaria; affermazioni generiche sulla contemporaneità o su periodi sovrapposti non sono di per sé sufficienti.

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