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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19286/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il delitto ascritto (tentata estorsione), deducendo i seguenti motivi: (1) vizio della motivazione per omessa e contraddittoria valutazione della attendibilità della persona offesa, senza riscontri oggettivi e con contraddizione circa il valore del silenzio degli imputati; critica della ricostruzione della dinamica dei fatti, della tipologia di incidente, dei tempi delle denunce e del ruolo della coimputata Natalini e della cosiddetta "falsa testimone"; (2) errata applicazione della legge penale (artt. 629 e 110 c.p.) per avere ritenuto il dolo in base a un movente ipotetico, senza adeguati elementi probatori, nonostante il comportamento collaborativo del ricorrente e l'assenza di una minaccia valida; (3) errata applicazione di norme processuali (artt. 592 e 605 c.p.p.) e illegittimità della condanna al pagamento delle spese processuali di appello, atteso che è stato disposto il dissequestro e la restituzione di quanto sequestrato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte principale (ossia i motivi 1 e 2), ritenendoli reiterativi di censure già discusse in appello e non confrontati criticamente con la motivazione della Corte di merito, che aveva applicato correttamente la fattispecie dell'estorsione tentata valorizzando sia le dichiarazioni della persona offesa sia una serie di elementi oggettivi e documentali. La Corte ha richiamato il principio della "doppia conforme" e l'insindacabilità delle valutazioni di merito logicamente motivate. Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: la Cassazione ha annullato, senza rinvio, la parte della sentenza di appello che condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado di appello (la condanna alle spese è stata eliminata). Il resto della sentenza di merito è stato confermato e il ricorso dichiarato inammissibile nella restante parte.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Uso dell'articolo per limitare la riproduzione integrale dei motivi del ricorso in cassazione e per la formulazione della motivazione nei limiti necessari alla decisione.

  • artt. 629 e 110 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto correttamente integrati gli elementi tipici dell'estorsione tentata (art. 629), anche attraverso la valutazione congiunta delle dichiarazioni della persona offesa e di una pluralità di elementi oggettivi che hanno corroborato la condotta e il dolo del reo; l'unione con la fattispecie di concorso (art. 110) è stato riconosciuto sulla base dell'azione coordinata degli imputati.

  • artt. 592 e 605 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla condanna alle spese di grado di appello, annullando senza rinvio la pronuncia che disponeva tale condanna, in considerazione del dissequestro e della restituzione disposta; pertanto la pronuncia sulle spese è stata eliminata.

Massime di principio

  • Se la sentenza di appello conferma in modo congruente e ben motivato la sentenza di primo grado (c.d. "doppia conforme"), la Cassazione è restia a riesaminare in fatto la vicenda: i motivi che ripropongono le stesse censure già decise in appello sono in gran parte inammissibili.
  • In tema di estorsione, il "danno" può consistere anche nella privazione del tempestivo esercizio di un'azione giudiziaria; pertanto il pregiudizio patrimoniale può essere riconosciuto anche quando la condotta impedisce o ritarda l'esercizio di diritti con rilevanza economica.
  • La prova del dolo estorsivo può essere desunta non solo da un'unica prova ma dalla combinazione di dichiarazioni della persona offesa con elementi oggettivi, documentali e dalla sequenza temporale delle condotte: azione coordinata tra più soggetti e modalità operative ripetute possono corroborare la sussistenza dell'intento criminoso.
  • Il silenzio degli imputati non può essere automaticamente valorizzato come elemento di colpevolezza se precedentemente la Corte ha affermato che non gravava sugli imputati alcun onere probatorio; la motivazione deve evitare contraddizioni e spiegare il valore probatorio attribuito al silenzio.
  • Questioni processuali relative a provvedimenti reali (sequestro, dissequestro, restituzione) possono incidere sulla liquidazione delle spese: se un giudice accoglie istanze di restituzione/dissequestro, ciò può giustificare la revisione o l'eliminazione della condanna alle spese per il relativo grado di giudizio.
  • In Cassazione è fondamentale non limitarsi a proporre una lettura alternativa del merito già valutato in appello: occorre dedurre vizi giuridici o contraddizioni manifeste nella motivazione per evitare l'inammissibilità del ricorso.

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