Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31560/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società e due persone fisiche proponevano opposizione a precetto intimato in forza di un mutuo bancario, deducendo che il contratto di mutuo fosse nullo o comunque inefficace per difetto di traditio e di causa, poiché l'operazione era stata predisposta per ripianare un pregresso debito di conto corrente e per trasformare una precedente esposizione chirografaria in credito assistito da ipoteca di primo grado. Sostenevano inoltre che il debito originario fosse viziato da capitalizzazione degli interessi e superamento dei limiti usurari, con conseguente inesistenza dell'obbligazione principale e di quella accessoria dei garanti. In primo grado il Tribunale aveva rideterminato il dovuto espungendo gli interessi moratori ritenuti nulli, ma aveva rigettato la domanda dei garanti ritenendoli vincolati da contratto autonomo di garanzia. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo sufficiente l'accredito in conto corrente per integrare la traditio, escludendo la nullità del mutuo solutorio e affermando che, non essendo stati prodotti i contratti bancari richiamati, non poteva essere riconosciuta una ulteriore non debenza oltre a quella già esclusa. I ricorrenti principali censuravano quindi la violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, l'erronea affermazione della garanzia autonoma e la mancata declaratoria di nullità del mutuo per difetto di causa; il ricorso incidentale della cessionaria lamentava invece la rinnovazione della regolazione delle spese da parte della Corte d'appello, pur in assenza di specifica censura sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il terzo motivo del ricorso principale, riaffermando la validità del cosiddetto mutuo solutorio: l'accredito delle somme sul conto corrente è sufficiente a integrare la datio rei propria del mutuo e l'utilizzo delle somme per estinguere un debito preesistente non rende nullo il contratto per difetto di causa. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il primo motivo, rilevando che nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di titolo stragiudiziale, quando il debitore contesti la misura degli interessi corrispettivi, è il creditore a dover provare l'esistenza del patto e la correttezza del criterio di calcolo; perciò la Corte d'appello non poteva addossare ai debitori l'onere di produrre e dimostrare il contenuto dei contratti bancari sottostanti al rapporto originario. Il secondo motivo e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per censurare la valutazione della prova e l'uso delle presunzioni nel riparto dell'onere probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle risultanze probatorie e la loro attribuzione dell'onere di dimostrazione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione al ricorso alle presunzioni per ritenere provato il rapporto di conto corrente

  • art. 2721 c.c.

    richiamato nel contesto dei limiti alla prova testimoniale e alla ricostruzione del contenuto contrattuale

  • art. 2722 c.c.

    richiamato nel contesto dei limiti alla prova per testi in materia contrattuale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il principio sul riparto dell'onere della prova, che non può essere invertito a carico del debitore che contesti gli interessi

  • art. 1418 c.c.

    richiamato con riferimento alla nullità dedotta dei contratti bancari e del mutuo

  • art. 1325 c.c.

    richiamato quale norma sui requisiti essenziali del contratto, in relazione al dedotto difetto di causa

  • art. 1343 c.c.

    richiamato per il profilo della causa illecita o mancante del mutuo solutorio

  • art. 1344 c.c.

    richiamato per la dedotta elusione di norme imperative mediante l'operazione di mutuo

  • art. 38, comma 1, t.u.b.

    richiamato per contestare la validità del mutuo fondiario finalizzato a ristrutturare passività pregresse

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di compensazione o modifica delle spese

Massime di principio

  • Il cosiddetto mutuo solutorio non è nullo per difetto di causa quando le somme erogate siano accreditate sul conto del mutuatario e impiegate per estinguere un debito preesistente: tale accredito integra la datio rei del mutuo e l'estinzione del debito produce un'effettiva operazione traslativa sul piano giuridico.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondato su titolo stragiudiziale, se il debitore contesta la misura degli interessi corrispettivi richiesti, grava sul creditore l'onere di provare l'esistenza del patto sugli interessi e la correttezza/legittimità del relativo calcolo.
  • Il giudice non può addossare al debitore l'onere di dimostrare il contenuto dei contratti bancari sottostanti al rapporto azionato quando la contestazione investa la debenza degli interessi pretesi dal creditore.
  • La deduzione della nullità del mutuo per difetto di causa non può essere accolta solo perché l'operazione è stata utilizzata per ristrutturare o ripianare una precedente esposizione debitoria, mancando un divieto generale di stipulare un mutuo con tale finalità.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoConto corrente
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieInteressi usurariEstinzione anticipataRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.