Cassazione Civile, Ordinanza n. 31560/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società e due persone fisiche proponevano opposizione a precetto intimato in forza di un mutuo bancario, deducendo che il contratto di mutuo fosse nullo o comunque inefficace per difetto di traditio e di causa, poiché l'operazione era stata predisposta per ripianare un pregresso debito di conto corrente e per trasformare una precedente esposizione chirografaria in credito assistito da ipoteca di primo grado. Sostenevano inoltre che il debito originario fosse viziato da capitalizzazione degli interessi e superamento dei limiti usurari, con conseguente inesistenza dell'obbligazione principale e di quella accessoria dei garanti. In primo grado il Tribunale aveva rideterminato il dovuto espungendo gli interessi moratori ritenuti nulli, ma aveva rigettato la domanda dei garanti ritenendoli vincolati da contratto autonomo di garanzia. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo sufficiente l'accredito in conto corrente per integrare la traditio, escludendo la nullità del mutuo solutorio e affermando che, non essendo stati prodotti i contratti bancari richiamati, non poteva essere riconosciuta una ulteriore non debenza oltre a quella già esclusa. I ricorrenti principali censuravano quindi la violazione delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, l'erronea affermazione della garanzia autonoma e la mancata declaratoria di nullità del mutuo per difetto di causa; il ricorso incidentale della cessionaria lamentava invece la rinnovazione della regolazione delle spese da parte della Corte d'appello, pur in assenza di specifica censura sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il terzo motivo del ricorso principale, riaffermando la validità del cosiddetto mutuo solutorio: l'accredito delle somme sul conto corrente è sufficiente a integrare la datio rei propria del mutuo e l'utilizzo delle somme per estinguere un debito preesistente non rende nullo il contratto per difetto di causa. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il primo motivo, rilevando che nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di titolo stragiudiziale, quando il debitore contesti la misura degli interessi corrispettivi, è il creditore a dover provare l'esistenza del patto e la correttezza del criterio di calcolo; perciò la Corte d'appello non poteva addossare ai debitori l'onere di produrre e dimostrare il contenuto dei contratti bancari sottostanti al rapporto originario. Il secondo motivo e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per censurare la valutazione della prova e l'uso delle presunzioni nel riparto dell'onere probatorio
richiamato per contestare la valutazione delle risultanze probatorie e la loro attribuzione dell'onere di dimostrazione
richiamato in relazione al ricorso alle presunzioni per ritenere provato il rapporto di conto corrente
richiamato nel contesto dei limiti alla prova testimoniale e alla ricostruzione del contenuto contrattuale
richiamato nel contesto dei limiti alla prova per testi in materia contrattuale
richiamato per il principio sul riparto dell'onere della prova, che non può essere invertito a carico del debitore che contesti gli interessi
richiamato con riferimento alla nullità dedotta dei contratti bancari e del mutuo
richiamato quale norma sui requisiti essenziali del contratto, in relazione al dedotto difetto di causa
richiamato per il profilo della causa illecita o mancante del mutuo solutorio
richiamato per la dedotta elusione di norme imperative mediante l'operazione di mutuo
richiamato per contestare la validità del mutuo fondiario finalizzato a ristrutturare passività pregresse
richiamato nel ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese di lite
richiamato nel ricorso incidentale in tema di compensazione o modifica delle spese
Massime di principio
- Il cosiddetto mutuo solutorio non è nullo per difetto di causa quando le somme erogate siano accreditate sul conto del mutuatario e impiegate per estinguere un debito preesistente: tale accredito integra la datio rei del mutuo e l'estinzione del debito produce un'effettiva operazione traslativa sul piano giuridico.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondato su titolo stragiudiziale, se il debitore contesta la misura degli interessi corrispettivi richiesti, grava sul creditore l'onere di provare l'esistenza del patto sugli interessi e la correttezza/legittimità del relativo calcolo.
- Il giudice non può addossare al debitore l'onere di dimostrare il contenuto dei contratti bancari sottostanti al rapporto azionato quando la contestazione investa la debenza degli interessi pretesi dal creditore.
- La deduzione della nullità del mutuo per difetto di causa non può essere accolta solo perché l'operazione è stata utilizzata per ristrutturare o ripianare una precedente esposizione debitoria, mancando un divieto generale di stipulare un mutuo con tale finalità.
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