Cassazione Civile, Ordinanza n. 31983/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore farmaceutico)
La controversia
Una ex gestore provvisoria di una sede farmaceutica aveva convenuto in giudizio il soggetto subentrato nella gestione chiedendo la condanna al pagamento di una indennità di avviamento ex art. 110 r.d. n. 1265/1934 in misura superiore a quella liquidata dalla Regione Calabria. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo non chiari i capi impugnati e le censure. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. perché i tre motivi di appello sarebbero stati specifici e avrebbero dovuto essere esaminati nel merito. Ha inoltre contestato la quantificazione dell'indennità, sostenendo la non proporzionalità del quantum rispetto alla durata della gestione e ai proventi, e la non correttezza del criterio adottato dalla Regione. Il resistente ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nonostante la formula dell'inammissibilità usata dalla Corte d'appello, quest'ultima aveva in realtà esaminato nel merito le doglianze dell'appellante, giudicandole generiche e indimostrate. Ha ritenuto che le censure in cassazione si risolvessero in una richiesta di nuovo giudizio di fatto sulla quantificazione dell'indennità, senza indicazione puntuale degli errori decisivi o dei documenti rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 110 r.d. n. 1265/1934
Per la determinazione dell'indennità dovuta al precedente gestore della farmacia i criteri legali sono vincolanti solo quando siano presenti tutti gli elementi di fatto che consentano la loro puntuale applicazione; in difetto, il giudice può individuare un criterio affine conforme alla ratio della norma, in base a una valutazione complessiva della fattispecie e della durata effettiva della gestione.
Lamentata dalla ricorrente come norma falsamente applicata; la Corte, però, ha rilevato che la decisione d'appello aveva comunque affrontato il merito delle doglianze, reputandole generiche e non dimostrate.
art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Richiamato come norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla quantificazione del danno o dell'indennità quando la censura non individui specificamente errori di diritto o vizi motivazionali decisivi, ma si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- La specificità dei motivi di appello va valutata in relazione al contenuto concreto delle censure: la declaratoria di inammissibilità non impedisce di verificare se il giudice di secondo grado abbia comunque esaminato nel merito le doglianze, in tal caso dovendosi confrontare il ricorso con la reale ratio decidendi.
- Nella determinazione dell'indennità di avviamento della farmacia, quando non sia possibile applicare rigidamente il criterio legale del reddito medio del quinquennio per difetto del presupposto temporale, il giudice può adottare un criterio equivalente e proporzionato, purché coerente con la ratio della disposizione e sorretto da una valutazione complessiva dei dati di causa.
- La contestazione della quantificazione operata da un'autorità amministrativa o condivisa dal giudice di merito deve indicare con precisione quali documenti o elementi probatori siano stati trascurati o mal valutati, non essendo sufficiente una critica generica alla congruità del quantum.
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