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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11864/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma, con la sola rideterminazione della pena già operata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando la pena, aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano inammissibili perché non correlati alle ragioni della decisione impugnata e perché consistevano nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata della sentenza.

Norme richiamate

  • artt. 624-bis, commi 1 e 3, c.p.

    Individua il delitto oggetto della confermata condanna: furto in abitazione nelle forme aggravate richiamate dalla sentenza di merito.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    È richiamata come circostanza aggravante del reato contestato e confermato in appello.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    È la circostanza attenuante speciale il cui mancato riconoscimento è stato censurato nel ricorso, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La mera riproposizione delle censure già prospettate in appello, senza una critica argomentata alla motivazione del provvedimento di merito, integra un motivo solo apparente e quindi inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Il controllo di legittimità non consente di sostituire alle valutazioni del giudice di merito una generica reiterazione delle stesse doglianze, occorrendo una censura puntuale e correlata alla motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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