Cassazione Penale, Sentenza n. 41878/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Matera che li ha condannati per occupazione abusiva di area demaniale marittima (mancanza di titolo concessorio) e per la realizzazione, senza titolo, di una struttura ombreggiante di circa 198 mq, un manufatto adibito a servizi igienici e l'ampliamento di altro manufatto. Le censure principali: (1) errato inquadramento del fatto (sarebbero "innovazioni non autorizzate" e non occupazione abusiva), non considerata la presunta tolleranza amministrativa e i tentativi di regolarizzazione; (2) prescrizione del reato, essendo le opere ultimate prima del 2017; (3) esclusione della responsabilità di Scarcia per non residenza e per avere solo gestito l'attività per conto della madre; (4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e eccessiva determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato l'esatto inquadramento giuridico in termini di occupazione abusiva del demanio marittimo (artt. 54 e 1161 cod. nav.), osservando che la realizzazione di manufatti costituisce modalità più incisiva dell'occupazione ma non ne cambia la natura. Ha escluso la prescrizione perché il reato è perdurante e la prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione (individuata al 10 dicembre 2018), con termine prescrizionale a cinque anni e scadenza il 10 dicembre 2023. Ha ritenuto motivata la responsabilità di Scarcia sulla base della sua presenza, residenza nell'immobile e interlocuzione con l'amministrazione. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per la pervicacia, la lunga durata e la consapevolezza dell'illiceità della condotta. Ricorsi rigettati e condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Rilevata la responsabilità in concorso tra più soggetti per l'illecito: i fatti sono stati giudicati come commessi in concorso.
Disciplina la tutela del demanio marittimo; la Corte lo richiama per qualificare l'occupazione abusiva dell'area demaniale.
Norma specifica sull'occupazione abusiva di beni del demanio marittimo: la Corte conferma che l'assenza del titolo concessorio determina l'illiceità dell'occupazione.
Regola la prescrizione: la Corte ricorda che per reati di occupazione demaniale la prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione e non dalla realizzazione delle singole opere.
Applicato per il computo del termine prescrizionale complessivo (richiamato per stabilire il termine quinquennale favorevole vigente all'epoca).
La Corte ritiene esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa della pervicacia, della lunga durata dell'occupazione e della consapevolezza dell'illiceità, elementi che impediscono il riconoscimento della causa di non punibilità.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019)
Richiamata per il principio secondo cui l'occupazione abusiva del demanio persiste fino a rilascio della concessione o sgombero e che la prescrizione decorre dalla cessazione dell'uso illegittimo.
Massime di principio
- L'occupazione abusiva del demanio è un reato continuato che perdura finché non viene rilasciata la concessione o effettuato lo sgombero: la prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione e non dalla semplice realizzazione delle opere.
- La realizzazione di manufatti sul demanio senza titolo non trasforma il reato ma costituisce modalità aggravante/più incisiva dell'occupazione abusiva; il titolo del reato resta l'assenza di concessione.
- La presunta tolleranza o i tentativi di regolarizzazione amministrativa non eliminano l'illiceità dell'occupazione se non esiste un titolo concessorio: l'onere probatorio di una reale sanatoria o titolo grava sulla difesa.
- La responsabilità personale può essere desunta da elementi di fatto (presenza al luogo, residenza nell'immobile, gestione dell'attività, contatti con l'amministrazione) anche in assenza di atto formale di occupazione iniziale.
- L'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) è escluso quando la condotta è protratta nel tempo, pervicace e compiuta con consapevolezza dell'illiceità; la gravità e la durata incidono sulla valutazione delle attenuanti.
- In ricorso per cassazione la Corte può ritenere il rigetto di deduzioni difensive anche per implicito se la motivazione complessiva della sentenza di merito rende manifesto il motivo del rigetto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41843/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41844/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41848/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41849/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41850/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41851/2023 del 16/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →