Cassazione Penale, Sentenza n. 29335/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione relativa alla contestata bancarotta fraudolenta per distrazione, limitatamente ai "conferimenti" e ad erogazioni di somme effettuate dall'impresa individuale fallita in favore di società partecipate dall'imputato (in particolare GUIDARELLI COSTRUZIONI s.r.l. e CALE COSTRUZIONI/IMEOBILIARE s.r.l.). Il Procuratore sosteneva che i trasferimenti, pur verso società riconducibili allo stesso soggetto, avessero depauperato il patrimonio dell'impresa fallita a danno dei creditori e integrassero l'elemento oggettivo e il dolo generico del reato, richiamando la giurisprudenza di legittimità che considera rilevante la sottrazione di risorse anche se destinate a soggetti collegati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte e inammissibile nel resto. Ha confermato che per le erogazioni alla LOFT s.r.l. non sussisteva il reato poiché quelle somme erano state integralmente restituite prima del fallimento, eliminando l'elemento materiale e il pregiudizio per i creditori. Tuttavia, ha annullato l'assoluzione limitatamente alle distrazioni in favore di GUIDARELLI COSTRUZIONI s.r.l. e CALE (denominate nella sentenza anche CALE IMMOBILIARE s.r.l.), ritenendo che il Tribunale di merito avesse erroneamente escluso la natura distrattiva delle operazioni basandosi soltanto sulla partecipazione comune e sulla prospettiva di vantaggi futuri. La Corte ha affermato che, per escludere la distrazione in trasferimenti tra soggetti collegati, è necessario dimostrare specificamente vantaggi compensativi concreti o la prevedibile utilità per l'impresa depauperata; in mancanza di tali dimostrazioni, la sussistenza dell'elemento oggettivo e del dolo generico non può essere esclusa. Ha quindi annullato la sentenza nei soli punti indicati e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.
Norma incriminatrice richiamata per la bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte valorizza che la sottrazione di beni dal compendio aziendale integra il reato anche se i beni sono trasferiti a soggetti collegati, salvo prova di vantaggi compensativi concreti.
artt. 2463, comma 2, n. 5 e 2464 c.c.
artt. 2463, comma 2, n. 5; 2464 cod. civ.
Richiamati in relazione alla nozione di "conferimenti" e alle forme di erogazione tra società; la sentenza osserva che l'imputazione usava il termine "conferimenti" in senso atecnico ma riferito a trasferimenti patrimoniali contestati.
Norma processuale relativa al ricorso per cassazione immediato: il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione ai sensi di tale disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con modif. legge 18/12/2020 n.176
Norma richiamata quanto alle modalità di presentazione della requisitoria/conclusioni scritte davanti alla Corte; non incide sul merito sostanziale ma sull'istruttoria e sulle conclusioni del Pubblico Ministero e del difensore.
Citato come riferimento alla necessità di dimostrare vantaggi compensativi: per escludere la distrazione tra imprese collegate occorre dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni o la concreta prevedibilità di vantaggi compensativi secondo la logica del gruppo.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)
Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli
Decisione di riferimennto che definisce i termini del dolo e dell'elemento materiale nella bancarotta per distrazione; la Corte richiama tale orientamento per affermare che la destinazione diversa dal patrimonio di garanzia configura il reato anche senza prova dello scopo di recare danno ai creditori.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019 (Zanoni)
Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni
Precedente che chiarisce che non basta la partecipazione comune a un 'gruppo' per escludere distrazione: l'interessato deve dimostrare il concreto vantaggio compensativo o il saldo positivo delle operazioni nel gruppo.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 (Sgaramella)
Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella
Richiama criteri di valutazione degli 'indici di fraudolenza' (condizione patrimoniale, cointeressenze, ragionevolezza imprenditoriale) utili per accertare l'elemento oggettivo e soggettivo nella bancarotta per distrazione.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017 (Liparoti)
Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti
Principio secondo cui la restituzione integrale di somme prima del fallimento esclude l'elemento materiale del reato e il pregiudizio per i creditori.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 23769 del 14/04/2021 (Ruggeri)
Sez. 2, n. 23769 del 14/04/2021, Ruggeri
Conferma che la finalità di salvare l'attività (o altre società) non esclude il dolo generico richiesto per la bancarotta per distrazione; la consapevole destinazione diversa dei beni costituisce dolo anche se motivata da intento 'salvifico'.
Massime di principio
- I trasferimenti di risorse da un'impresa fallita a società riconducibili allo stesso imprenditore possono integrare bancarotta per distrazione se depauperano il patrimonio della fallita e non sono dimostrati vantaggi compensativi concreti per l'impresa depauperata.
- La restituzione integrale delle somme trasferite, avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, annulla l'elemento materiale del reato e può escludere la responsabilità per bancarotta patrimoniale.
- Per escludere la natura distrattiva in operazioni tra imprese collegate non è sufficiente l'esistenza di un 'gruppo' o la prospettiva di un vantaggio: occorre dimostrare con specificità il saldo positivo o la prevedibile utilità compensativa.
- Il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta per distrazione è dolo generico: è sufficiente la consapevole volontà di dare ai beni una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni, indipendentemente dall'intento di danneggiare o dalla conoscenza dello stato di insolvenza.
- L'impiego di patrimoni personali per far fronte a obbligazioni societarie non esclude automaticamente il dolo; la valutazione deve considerare gli indici di fraudolenza e la concreta pericolosità della condotta alla luce della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva.
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