Cassazione Penale, Ordinanza n. 19716/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto i motivi generici ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e comunque diretti a una non consentita rilettura del materiale probatorio e dei fatti già valutati congruamente dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna per furto aggravato in concorso. Con un primo gruppo di motivi comuni hanno dedotto vizio di motivazione sulla responsabilità penale, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva però che le censure sono generiche e indeterminate, perché non indicano specificamente gli elementi posti a base delle doglianze e mirano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa lettura delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nella contestazione originaria
norma incriminatrice del furto contestato
aggravanti del furto contestate
aggravante comune contestata
contestata la recidiva reiterata
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
i motivi di ricorso devono essere specifici; la genericità comporta inammissibilità
base per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
richiamata per affermare che la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto riservata al giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e determinati: non è sufficiente lamentare in modo generico un vizio di motivazione senza indicare puntualmente gli errori della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa ponderazione delle prove, poiché la valutazione del compendio probatorio spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- Quando la motivazione della decisione di merito è logicamente coerente e giuridicamente corretta, le censure che si limitano a contrapporre una lettura alternativa dei fatti sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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