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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40484/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto del 12/03/2024 con cui il presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo ai sensi degli artt. 69, comma 6, lett. b) e 35-bis Ord.pen., ritenendo mancante l'interesse perché «la misura» era venuta meno (applicata il 30/11/2021). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione degli artt. 666, comma 2, cod.proc.pen. e 35-bis Ord.pen.: il decreto era stato emesso de plano senza i presupposti per decidere senza contraddittorio, era privo di chiarezza (non era specificato l'oggetto né la data del reclamo né la natura della "misura" contestata) e ciò avrebbe leso i diritti della difesa e impedito il controllo di legittimità sulla decisione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo il decreto non comprensibile e carente nella parte motivazionale: il provvedimento indicava solo in termini generici "reclamo avverso decisione su reclamo" e affermava la cessazione della "misura" senza precisarne la natura. La sinteticità ha reso impossibile comprendere l'oggetto e l'iter argomentativo, ostacolando il controllo di legittimità e la verifica sulla legittimità dell'emissione de plano (ammessa solo nei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod.proc.pen.). Per tali ragioni la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio, che dovrà essere svolto con piena libertà valutativa ma rispettando i principi di motivazione e di tutela del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 6, lett. b) Ord. penit.

    Norma richiamata come base formale del reclamo proposto dal detenuto al Tribunale di sorveglianza; la Corte non entra nel merito della decisione impugnata ma ricorda che il provvedimento che dichiara inammissibile deve essere sufficientemente motivato.

  • art. 35-bis Ord. penit.

    Norma collegata alla materia del reclamo (misure di sicurezza/disciplinari o regime detentivo); il ricorrente invocava principi connessi alla disciplina dei reclami, la Corte richiede chiarezza sull'oggetto contestato per consentire adeguato controllo.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi in cui è consentito al giudice adottare provvedimenti de plano (per manifesta infondatezza/assenza delle condizioni di legge o mera riproposizione). La Corte afferma che l'adozione de plano è ammissibile solo in questi limiti e non quando si tratta di valutare l'inammissibilità per carenza di interesse derivante da decisioni del magistrato di sorveglianza, che richiede il procedimento collegiale.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma richiamata a proposito delle cause di inammissibilità che devono essere valutate secondo la procedura ordinaria prevista per i reclami contro decisioni del magistrato di sorveglianza; implica che la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse non può essere adottata de plano se non nei casi di cui all'art. 666, comma 2.

  • art. 14-bis Ord. penit.

    Menzi one fatta dall'odierno ricorrente come esempio: se la misura fosse stata, ad es., un regime di sorveglianza particolare (art. 14-bis), la sua scadenza non eliminerebbe necessariamente l'interesse perché la misura applicata in passato potrebbe influenzare future concessioni di benefici. La Corte utilizza l'argomentazione per sottolineare l'esigenza di indicare la natura della misura nel decreto.

Massime di principio

  • Un decreto che dichiara l'inammissibilità di un reclamo deve contenere indicazioni chiare e sufficienti sull'oggetto impugnato e sulle ragioni della decisione, perché l'inammissibilità preclude il contraddittorio e impedisce al destinatario e alla giurisdizione di controllo di comprendere le ragioni del rigetto.
  • L'adozione de plano di un provvedimento che dichiara l'inammissibilità è ammessa soltanto nei casi tassativi dell'art. 666, comma 2, cod.proc.pen. (istanza manifestamente infondata, priva delle condizioni di legge o mera riproposizione), e non è procedura legittima se la valutazione richiede il procedimento collegiale previsto per i reclami avverso decisioni del magistrato di sorveglianza.
  • Quando la presunta cessazione di una "misura" è invocata a fondamento della carenza di interesse, il provvedimento deve indicare la natura della misura: la mera indicazione che la misura è "venuta meno" non esclude automaticamente l'interesse del reclamante, atteso che misure passate possono avere effetti su future provvidenze o benefici.
  • La mancanza di motivazione sufficiente in provvedimenti che precludono l'accesso al contraddittorio costituisce motivo di annullamento e rinvio per nuovo giudizio, con obbligo per l'organo giudicante di rispettare i principi di chiarezza, motivazione e tutela della difesa.

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