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Sentenza

Sentenza n. 996/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 2904/2024 del 05/06/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 05/06/2024, nell’ambito del procedimento R.G. n. 1449/2024.

Giustizia amministrativa202502641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2904/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnargli, per l’anno scolastico 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza formulare specifiche contestazioni né fornire indicazioni sull’esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e documentazione relativa alla notificazione del titolo esecutivo, senza contestazioni sul rispetto del termine dilatorio di 120 giorni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto comprovati i presupposti formali dell’azione di ottemperanza e incontestato l’inadempimento dell’amministrazione, nonché l’an e il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza civile, rilasciando al ricorrente, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi 500 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua perché la carta del docente costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione, non un corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure previste dalla legge.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro

    La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo alla funzione dell’obbligazione da eseguire, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa della carta del docente, qualificata dal TAR come contributo per l’aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è sufficiente, ai fini dell’ordine di esecuzione, la produzione del titolo in forma asseverata, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione, ove l’amministrazione non contesti tali elementi né dimostri di avere adempiuto.
  • Quando siano incontestati l’esistenza e l’ammontare dell’obbligazione stabilita dal giudicato e risulti l’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento entro un termine determinato.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendo il termine e le modalità dell’intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, in relazione alla natura dell’obbligazione da eseguire, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, essa non è automaticamente dovuta per l’inadempimento di un obbligo avente natura contributiva e non corrispettiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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