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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27129/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Una società aveva agito per ottenere il rilascio di una casa cantoniera e il pagamento di una somma per il godimento dell'immobile, assumendo l'esistenza di un valido contratto di concessione in uso/locazione temporanea sottoscritto dalla controparte. Il convenuto aveva resistito contestando, da un lato, la legittimazione dell'attrice a concedere il bene in uso, sostenendo che non ne fosse proprietaria, e, dall'altro, la validità del contratto, affermando di averlo sottoscritto inconsapevolmente tra altra documentazione e chiedendo di provare tale circostanza per testi. In cassazione ha riproposto due motivi: 1) violazione delle norme processuali e difetto di legittimazione attiva, per avere la Corte d'appello ritenuto irrilevante la proprietà del bene ai fini della domanda di rilascio; 2) violazione delle norme sulla prova e del diritto di difesa, per avere la Corte escluso la prova testimoniale che, secondo il ricorrente, avrebbe dimostrato la sottoscrizione inconsapevole e quindi l'invalidità del contratto per vizio o assenza del consenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto che il ricorso fosse carente del requisito di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché fondato su atti e documenti di merito non adeguatamente riprodotti e non specificamente indicati. Nel merito ha comunque condiviso la decisione della Corte d'appello: la società attrice era legittimata a concedere l'immobile in uso in quanto titolare della disponibilità di fatto del bene e il rapporto dedotto era di natura obbligatoria, sicché la proprietà in senso tecnico non era decisiva; inoltre, la contestazione del contenuto del contratto sottoscritto in bianco richiedeva, nella prospettazione di abuso di riempimento 'absque pactis', la querela di falso, non essendo sufficiente la sola prova testimoniale. Le doglianze del ricorrente sono state considerate, in sostanza, una richiesta di nuova valutazione del merito e del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro di deduzione delle violazioni di legge, ma la Corte rileva che le censure non sono sviluppate in modo coerente con il suo contenuto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se non riporta in modo specifico il contenuto degli atti e documenti posti a fondamento delle censure.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    i motivi devono essere specificamente argomentati in diritto; non bastano doglianze generiche.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo sulla legittimazione ad agire, ma la Corte ritiene infondata la doglianza.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non risulta una violazione rilevante nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma le doglianze si risolvono in una critica alla valutazione del fatto.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo sulla difesa del convenuto, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di istruttoria, ma senza incidenza sull'esito.

  • art. 245 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo quanto alla prova testimoniale.

  • art. 250 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte vi attribuisca rilievo decisivo.

  • art. 214 c.p.c.

    la mancata formale contestazione della scrittura nei modi prescritti viene valorizzata per escludere l'efficacia delle doglianze del ricorrente.

  • art. 117 c.p.c.

    richiamato incidentalmente in relazione alla mancata revoca dell'ordinanza che aveva dichiarato la decadenza dalla prova testimoniale.

  • art. 24 Cost.

    invocato come violazione del diritto di difesa, ma la Corte esclude che vi sia stata compressione rilevante del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    invocato come parametro di legittimità processuale, senza accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per le conseguenze sul contributo unificato, secondo la formula di legge.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il requisito di specificità impone di riprodurre e indicare con precisione gli atti e i documenti su cui le censure si fondano; la mancata osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. determina l'inammissibilità.
  • La deduzione di un vizio del contenuto di una scrittura sottoscritta in bianco richiede di distinguere tra riempimento 'absque pactis' e riempimento 'contra pacta': solo nel primo caso, se si contesta la provenienza oggettiva dell'atto, è necessaria la querela di falso.
  • Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove; è inammissibile la censura che si risolva nella mera richiesta di una lettura alternativa del materiale istruttorio.
  • Nel rapporto di locazione o concessione in uso, la disponibilità di fatto del bene può essere sufficiente a legittimare il concedente nei confronti del conduttore; la contestazione della proprietà spetta, in linea generale, al terzo proprietario eventualmente leso, non al conduttore.
  • La prova testimoniale è irrilevante quando, anche se ammessa, non potrebbe incidere sulla validità del contratto perché il mezzo correttamente esperibile per contestare la scrittura è un altro rimedio processuale tipico.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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