Cassazione Penale, Ordinanza n. 16410/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Messina che, accogliendo solo parzialmente la richiesta formulata ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati indicati ai punti 1 e 3 del provvedimento, escludendolo invece per il reato indicato al punto 2. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto ricondurre anche il delitto sub 2 a un unico disegno criminoso con gli altri fatti. Il provvedimento impugnato aveva invece rilevato che il fatto sub 2 non era collegabile, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa comune, perché commesso in un contesto temporale diverso e con modalità differenti, consistite nell'introduzione estemporanea e repentina nel veicolo della vittima e nella minaccia con coltello, senza utilizzo dello schema della precedente truffa dello specchietto. Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile, anche alla luce del principio per cui la reiterazione di condotte illecite non equivale di per sé a un programma di vita criminoso idoneo a fondare la continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Messina circa l'insussistenza di un vincolo di continuazione tra il fatto sub 2 e i fatti sub 1 e 3, per la diversità dei contesti temporali e modali e per l'assenza di un preordinato disegno criminoso comune. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la reiterazione di reati può semmai rilevare sotto altri profili, come recidiva, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere, ma non è sufficiente a integrare la continuazione, istituto connotato da un favor rei.
Norme richiamate
Richiamato come norma che disciplina il vincolo della continuazione e richiede un medesimo disegno criminoso tra i reati.
Richiamato quale base procedurale per la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva.
Applicato per la condanna del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione non può essere riconosciuto quando i fatti da unificare risultino commessi in contesti temporali e modalità esecutive differenti, tali da escludere una preordinazione criminosa comune.
- La mera reiterazione di condotte illecite non basta a dimostrare un unico programma criminoso: essa può semmai assumere rilievo ai fini di recidiva, abitualità, professionalità o tendenza a delinquere.
- L'istituto della continuazione opera in chiave di favor rei e richiede un accertamento specifico del medesimo disegno criminoso, non potendo essere desunto in via automatica dalla serialità dei reati.
- In sede di legittimità, quando la motivazione del giudice di merito esclude in modo non manifestamente illogico il collegamento tra i fatti, il ricorso che miri a una diversa valutazione del vincolo di continuazione è dichiarato inammissibile.
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