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Sentenza

Sentenza n. 759/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202214827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. 6 luglio 2022 e D.M. 6 ottobre 2022, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali e organi di coordinamento)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio ha depositato un’istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando l’intervenuto versamento della quota del 25 per cento prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025. La disposizione stabilisce che, per gli anni 2015-2018, il versamento della quota ridotta assolve gli obblighi delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti. Il Collegio ha rilevato, tuttavia, che mancavano in giudizio le attestazioni delle amministrazioni regionali previste dalla stessa disposizione, necessarie per dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché non risultavano prodotte dalle amministrazioni regionali le attestazioni dell’avvenuto versamento della quota ridotta, da pubblicare e comunicare alla segreteria del TAR ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025. Dopo aver dato alle parti l’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d’ufficio, il Collegio ha ritenuto comunque comprovata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, alla luce della richiesta della stessa parte ricorrente fondata sull’avvenuto versamento. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...] determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali [...] con compensazione delle spese di lite.”

    La cessazione della materia del contendere prevista dalla disposizione richiede la produzione in giudizio delle attestazioni regionali e provinciali sull’avvenuto versamento della quota ridotta. In assenza di tali attestazioni, il giudice può comunque dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente abbia manifestato il venir meno dell’interesse alla decisione.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Richiamato quale fonte degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    Richiamato dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni relative agli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di avvisare le parti quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale che subordini tale effetto alla comunicazione o produzione di attestazioni amministrative richiede l’effettiva acquisizione in giudizio delle attestazioni prescritte; il solo versamento dichiarato dalla parte non è sufficiente per tale specifica declaratoria.
  • Quando la parte ricorrente dichiara, in ragione di un adempimento sopravvenuto, di non avere più interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche se non ricorrono i presupposti documentali necessari per la formale cessazione della materia del contendere.
  • Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d’ufficio, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti mediante l’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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