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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15670/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, sostenendo la carenza e manifesta illogicità della decisione. La difesa contesta che le conclusioni del riesame si basino su elementi congetturali (quantitativo della droga, luogo del reato e presunti legami con ambienti mafiosi) senza riscontri concreti, evidenzia l'assenza di precedenti penali, l'assenza di violazioni durante undici mesi di arresti domiciliari, la mancanza di motivazione sul pericolo di inquinamento delle prove e sottolinea che il giudizio di primo grado con rito abbreviato non ha richiamato un inserimento dell'imputato in contesti mafiosi, argomentando altresì che il quadro probatorio si era in parte cristallizzato con la pronuncia ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità non possa sostituirsi alle valutazioni prognostiche e discrezionali del giudice del riesame, potendo solo verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste. Sul piano di merito il Tribunale era fondato nell'apprezzare la particolare gravità della condotta alla luce di elementi quali: il quantitativo rilevante di cocaina (circa 3 kg) con contestazione dell'aggravante ex art. 80 d.P.R. 309/1990, la predisposizione di un vano occulto nell'auto per il trasporto, il contesto territoriale caratterizzato da intenso traffico di stupefacenti nel foggiano, l'assenza di attività lavorativa e il rinvenimento di oltre 4.000 euro in casa. Tali elementi giustificavano, secondo i giudici, il pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; nella sentenza è la fattispecie contestata (traffico/trasporto di sostanze stupefacenti) che costituisce il quadro fatto valere a fondamento della misura cautelare.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    Aggravante per l'«ingente quantitativo» di stupefacente; la Corte ha ritenuto che il rinvenimento di circa 3 kg e la contestazione di questa aggravante costituiscano elemento indiziario rilevante per valutare la pericolosità e la professionalità dell'azione del ricorrente.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al fatto che il giudizio di primo grado, celebrato con rito abbreviato e con rinuncia ai motivi concernenti l'affermazione di responsabilità, aveva in qualche misura cristallizzato il quadro probatorio; la Corte valuta tuttavia che ciò non sia sufficiente a escludere la valutazione prognostica del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per quanto riguarda le conseguenze processuali della decisione (onere delle spese), ossia la statuizione sulle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.

  • art. 28 Reg. esecuz. od. proc.

    Richiamato per gli adempimenti amministrativi a cura della Cancelleria dopo la decisione della Corte.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in sede di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella discrezionale dei giudici di merito in materia di misure cautelari, potendo solo verificare la sussistenza di adeguata motivazione e l'assenza di illogicità manifeste.
  • Il quantitativo rilevante di sostanza stupefacente, la presenza di un vano occulto per il trasporto e il contesto territoriale ad alta densità di traffico possono legittimamente essere valutati come elementi indiziari significativi in ordine al pericolo di reiterazione del reato.
  • La mancanza di precedenti penali o la buona condotta tenuta durante gli arresti domiciliari non escludono automaticamente la possibilità di applicare la custodia carceraria se sussistono indici concreti di collegamenti con circuiti di traffico o di professionalità nella commissione del reato.
  • La cristallizzazione del quadro probatorio mediante riti alternativi (es. pronuncia ex art. 599-bis c.p.p.) non impedisce, di per sé, ulteriori valutazioni prognostiche sul pericolo di reiterazione effettuate dal giudice cautelare, purché motivate.
  • In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versamenti in favore della Cassa delle Ammende quando sussistano profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

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