Cassazione Penale, Sentenza n. 33892/2026 del 18/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato l’ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva riconosciuto la continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di due sentenze di condanna e rideterminato la pena finale in tre anni e sei mesi di reclusione. Con un unico motivo articolato ha denunciato la violazione degli artt. 81, secondo comma, 132 e 133 c.p. e vizi di motivazione. Ha dedotto che la pena risultante era superiore al cumulo materiale delle pene inflitte: due anni, un mese e dieci giorni per la sentenza n. 1783/2024 e un anno per la sentenza n. 130/2024, per un totale di tre anni, un mese e dieci giorni. Ha inoltre lamentato l’omesso scorporo dei reati già riuniti in continuazione interna nella prima sentenza, la mancata applicazione della diminuzione per il rito abbreviato nella determinazione della pena base e l’applicazione di aumenti per la continuazione superiori a quelli stabiliti dal giudice della cognizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati e ha annullato l’ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione. Ha rilevato che la pena complessiva di tre anni e sei mesi superava il cumulo materiale delle pene, in contrasto con l’art. 81, terzo comma, c.p. Ha inoltre censurato il mancato scorporo dei reati già unificati in continuazione dal giudice della cognizione, necessario per individuare il reato più grave e calcolare autonomamente gli aumenti per ciascun reato satellite, inclusi quelli già riuniti. Ha infine precisato che, nel calcolo della pena unica per reati giudicati con rito ordinario e rito speciale, deve essere considerata la riduzione concessa per il rito, sia quando il reato così giudicato costituisce il reato più grave sia quando è satellite. Il giudice del rinvio dovrà rideterminare la pena conformandosi a tali principi.
Norme richiamate
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciando quale Giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza formulata nell’interesse di Nicodemo Brancati volta ad ottenere il riconoscimento della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto delle sentenze di condanna n. 1783 del 2024 e n. 130 del 2024, rideterminando la penafinale in anni tre e mesi sei reclusione.
L’art. 671 c.p.p. costituisce la base processuale per chiedere al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di distinte condanne e la conseguente rideterminazione della pena.
il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo
Quando riconosce in executivis la continuazione tra condanne che già comprendono più reati unificati, il giudice deve scorporare tali reati, individuare il più grave e applicare aumenti autonomi per ciascun satellite, compresi quelli già inclusi nelle continuazioni riconosciute in cognizione.
il giudice dell’esecuzione ha applicato una pena superiore al cumulo materiale delle pene irrogate in palese contrasto con il disposto di cui all’art. 81, terzo comma, cod. pen. a tenore del quale «nei casi preveduti da quest' articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti».
La pena determinata per il reato continuato non può superare quella applicabile secondo le regole del cumulo materiale; il giudice dell’esecuzione non può quindi fissare una pena complessiva superiore alla somma delle pene inflitte per i singoli reati.
in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento (ma lo stesso principio vale anche in caso di reato giudicato in sede di giudizio abbreviato), il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito
Nel determinare la pena unica in sede esecutiva, la riduzione per il rito speciale va mantenuta nel calcolo: si assume come base la pena ridotta se il reato speciale è il più grave e si commisura l’aumento alla pena già ridotta se esso è satellite; il principio è applicabile anche al giudizio abbreviato.
Massime di principio
- Nel riconoscere in sede esecutiva la continuazione tra reati oggetto di distinte condanne, il giudice non può determinare una pena complessiva superiore al cumulo materiale delle pene irrogate.
- Se le condanne da riunire comprendono ciascuna più reati già unificati in continuazione in cognizione, il giudice dell’esecuzione deve scorporare i singoli reati, individuare quello più grave e applicare sulla relativa pena aumenti autonomi per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione nelle singole sentenze.
- Nel calcolo della pena unica in sede esecutiva, la riduzione per il rito speciale deve essere preservata: se il reato giudicato con rito speciale è il più grave, la pena base è quella ridotta; se è satellite, l’aumento va commisurato alla pena determinata in cognizione e già ridotta per il rito.
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