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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05697/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore subordinato, dipendente di una società che gestiva un supermercato, aveva ottenuto in primo grado la condanna della datrice di lavoro al pagamento di somme a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato sino a dicembre 2014, con una detrazione forfettaria del 20% per i permessi fruiti nel rapporto. La corte d'appello, in parziale riforma della decisione, aveva rideterminato in aumento l'importo dovuto, dichiarando contumace la società. Avverso la sentenza di appello la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nelle more ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia depositata dalla società ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non ha disposto nulla sulle spese, poiché il resistente non aveva svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, precisando che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 riguarda solo i casi di rigetto o inammissibilità e non quello di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattenuta in decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei termini di legge

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, depositata nelle more del giudizio, integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso, non anche in caso di estinzione

  • Cass. n. 3688/2016

    richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione

  • Cass. n. 23175/2015

    richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente depositata nelle more del giudizio, comporta l'estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità, il giudice può non provvedere sulle spese se la controparte intimata non ha svolto attività difensiva.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si applica all'ipotesi di estinzione del processo, essendo limitato ai soli esiti di rigetto o inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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