Cassazione Civile, Ordinanza n. 05697/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore subordinato, dipendente di una società che gestiva un supermercato, aveva ottenuto in primo grado la condanna della datrice di lavoro al pagamento di somme a titolo di compenso per lavoro straordinario prestato sino a dicembre 2014, con una detrazione forfettaria del 20% per i permessi fruiti nel rapporto. La corte d'appello, in parziale riforma della decisione, aveva rideterminato in aumento l'importo dovuto, dichiarando contumace la società. Avverso la sentenza di appello la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nelle more ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia depositata dalla società ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non ha disposto nulla sulle spese, poiché il resistente non aveva svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, precisando che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 riguarda solo i casi di rigetto o inammissibilità e non quello di estinzione.
Norme richiamate
la causa è stata trattenuta in decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei termini di legge
la rinuncia al ricorso, depositata nelle more del giudizio, integra il presupposto per dichiarare l'estinzione del processo
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso, non anche in caso di estinzione
Cass. n. 3688/2016
richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Cass. n. 23175/2015
richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente depositata nelle more del giudizio, comporta l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità, il giudice può non provvedere sulle spese se la controparte intimata non ha svolto attività difensiva.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si applica all'ipotesi di estinzione del processo, essendo limitato ai soli esiti di rigetto o inammissibilità.
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