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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08004/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di dissequestro emesso dal P.M.: il ricorrente censura la legittimità della perquisizione e del sequestro eseguiti in Svizzera su rogatoria italiana per carenza di motivazione e di informazione all'indagato. Denunce principali: mancata consegna all'interessato degli atti prodromici (prima rogatoria dell'8/10/2025 non notificata; complemento del 23/10/2025 noto solo dopo l'esecuzione; decisione del P.M. svizzero del 15/10/2025 non consegnata; avviso di garanzia non comunicato), il mandato svizzero sarebbe generico (elenco reati, formula indeterminata "completamento della rogatoria" senza date, episodi, collegamenti), violazione degli artt. 247 e 369 c.p.p. e degli artt. 24 e 111 Cost., nonché della Convenzione di assistenza giudiziaria e della CEDU; inoltre si contesta che il consenso o la dichiarata comprensione dell'indagato non possano sanare la carenza motivazionale del decreto.

La decisione

Il ricorso è rigettato. La Corte ritiene infondate le censure: in materia di assistenza giudiziaria internazionale la verifica dei presupposti costitutivi del sequestro (la "giurisdizione sul sequestro") rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria richiedente, mentre l'autorità dello Stato richiesto può sindacare soltanto profili relativi alla sua esecuzione. Il Tribunale del riesame ha correttamente escluso rilevanza delle censure che attengono a carenze imputabili all'autorità giudiziaria rogata; inoltre il mandato svizzero richiamava gli articoli di legge, i titoli delle fattispecie, l'oggetto e la delimitazione della perquisizione e le procedure di garanzia; il verbale e gli atti messi a disposizione dall'autorità svizzera consentivano all'indagato di prendere contezza delle ragioni dell'operato. La Corte sottolinea altresì che non è richiesto il previo inoltro dell'informazione di garanzia per gli atti di ricerca della prova "a sorpresa" e che l'indagato, assistito da difensore, ha dichiarato di aver compreso le ragioni dell'operato. Anche il secondo motivo relativo alla presunta sanatoria con la dichiarata comprensione dell'indagato è privo di decisività alla luce del quadro probatorio e della competenza delineata. Di conseguenza l'ordinanza impugnata viene confermata e il ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • artt. 416, 474, 517-ter, 648-bis c.p.

    Fattispecie penali contestate all'indagato che hanno costituito il presupposto della rogatoria e della perquisizione; la decisione valuta la sufficienza della indicazione delle ipotesi di reato nel mandato svizzero

  • art. 247 c.p.p.

    Norma richiamata nella censura relativa alla motivazione del provvedimento; la Corte non rileva violazione formale tale da annullare il provvedimento, avendo il decreto indicato le finalità e le cose da ricercare

  • art. 369 c.p.p.

    Richiamato in relazione agli obblighi informativi verso l'indagato; la Corte conferma che per atti "a sorpresa" non è richiesto il previo inoltro dell'informazione di garanzia

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della tesi di violazione dei diritti di difesa; la Corte ritiene i diritti difensivi rispettati alla luce della messa a disposizione degli atti e della presenza del difensore

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella censura circa il giusto processo; la Corte ritiene assorbite le doglianze dalla regola della competenza tra autorità richiedente e richiesta e dalla effettiva disponibilità degli atti in sede esecutiva

  • art. 250, comma 2, c.p.p.

    Norma sul decreto di perquisizione italiana; la difesa contestava la mancata consegna del decreto, ma la Corte ha ritenuto che il contenuto informativo essenziale fosse disponibile tramite gli atti trasmessi alla autorità svizzera e riportati nel mandato

  • art. 369-bis c.p.p.

    Richiamato in relazione all'obbligo di informare l'indagato circa il diritto di nominare difensore di fiducia; la Corte ritiene che, nelle circostanze (difensore presente, verbale e atti disponibili), non sussista la violazione dedotta

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla difesa per presunta violazione del diritto a un processo equo; la Corte ritiene che, nella fattispecie, non sussista una violazione alla luce delle garanzie effettivamente fornite in sede esecutiva

  • Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale del 20/04/1959, art. 12

    Citata dalla difesa per l'obbligo di notificare atti; la Corte osserva che la trasmissione degli atti all'autorità rogata e la loro effettiva messa a disposizione in sede esecutiva possono adempiere alle esigenze di conoscibilità, nei limiti della competenza tra autorità

Massime di principio

  • Nelle rogatorie internazionali la verifica della legittimità sostanziale del provvedimento (presupposti del sequestro) è di regola compito dell'autorità giudiziaria richiedente; l'autorità del paese richiesto può sindacare principalmente profili di esecuzione.
  • La mancata notifica preventiva di atti italiani al destinatario nel territorio dello Stato rogato non determina automaticamente l'illegittimità dell'esecuzione se gli atti essenziali sono stati resi disponibili all'indagato in sede esecutiva dall'autorità rogata e se sono rispettate le garanzie procedurali.
  • Per gli atti diretti alla ricerca della prova cosiddetti "a sorpresa" non è sempre richiesto il previo inoltro dell'informazione di garanzia; l'obbligo informativo deve tuttavia essere valutato concretamente in relazione alle garanzie effettivamente offerte (presenza del difensore, verbali, accesso agli atti).
  • Un mandato di perquisizione estero che riporti gli articoli di legge, l'oggetto della ricerca e la delimitazione dell'ambito d'intervento può essere considerato sufficientemente motivato a fini esecutivi, purché emergano ragioni che colleghino gli oggetti alla prova ricercata.
  • Il consenso o la dichiarata comprensione dell'indagato non sanano di per sé una completa carenza di motivazione del provvedimento; tuttavia, nel bilancio probatorio, la disponibilità degli atti e le condizioni dell'esecuzione possono rendere non decisiva la censura.
  • Chi impugna un provvedimento derivante da assistenza giudiziaria deve distinguere fra profili rimediabili davanti all'autorità richiedente e profili esecutivi deducibili davanti all'autorità richiesta: formulare correttamente la contestazione e indicare il rimedio giurisdizionale appropriato è fondamentale.
  • La trasmissione degli atti all'autorità rogata non esonera l'autorità richiedente dal prevedere modalità idonee a garantire la conoscibilità effettiva degli atti da parte dell'indagato, specie se la normativa convenzionale o i principi di diritto interno lo richiedono.

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