Cassazione Civile, Ordinanza n. 07378/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di franchising: il giudice di primo grado aveva accolto la domanda della parte attrice, dichiarando che il contratto definitivo di franchising tra le parti non poteva essere stipulato per fatto e colpa della società convenuta, e condannando quest'ultima al pagamento di euro 24.000 oltre interessi. La corte d'appello ha confermato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti documentati e decisivi, omessa valutazione della documentazione probatoria, carenza di istruttoria, violazione degli artt. 2697 e 1455 c.c. e asserita contraddittorietà del giudicato, sostenendo che i giudici di merito avessero deciso senza adeguata istruzione e senza valutare i mezzi istruttori articolati. Con il secondo ha denunciato nullità del procedimento e della sentenza per aver misconosciuto prove e documenti, difetto di motivazione e omessa valutazione di punti decisivi; ha inoltre dedotto, sempre ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e, ai sensi del n. 3, violazione dell'art. 1385 c.c. in relazione al rapporto causale tra preliminare e contratto definitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili perché generici, confusi e sostanzialmente fattuali. In particolare, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché lamentele sulla mancata ammissione di prove richieste dalla controparte e sulla mancata istruzione del processo non erano articolate in modo coerente con un interesse della ricorrente; il secondo motivo è stato parimenti ritenuto confuso, anche per il riferimento incongruo all'art. 1385 c.c., e comunque diretto a un riesame del merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato altresì dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012, della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame dei fatti debitamente documentati e decisivi; omessa valutazione della documentazione probatoria; omesso esame di fatto decisivo
Il motivo è inammissibile quando è formulato in modo generico e confuso e, nella sostanza, mira a sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
nullità del procedimento giurisdizionale
La denuncia di nullità non può essere usata per contestare in modo meramente fattuale la ricostruzione probatoria compiuta dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione dell'articolo 1385 c.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando è avulsa da una chiara e coerente censura di diritto ed è in realtà diretta a contestare il fatto o il nesso causale ricostruito in sentenza.
La doglianza sull'onere della prova non può tradursi in una critica generica all'assetto istruttorio o alla valutazione delle prove, ma deve individuare un effettivo errore nel riparto dell'onere probatorio.
La contestazione sulla gravità dell'inadempimento deve essere specifica e coerente; non è ammissibile se si risolve in una rivalutazione del materiale istruttorio.
Il richiamo alla caparra confirmatoria, nel caso concreto, è stato ritenuto incongruo e non idoneo a fondare un motivo autosufficiente di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2012
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2012
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili motivi generici, confusi o meramente assertivi, specie quando le censure non consentano di comprendere con precisione l'errore di diritto denunciato.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o per censurare la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 2697 e 1455 c.c. deve essere ancorata a un effettivo errore nel riparto dell'onere della prova o nella valutazione giuridica della gravità dell'inadempimento; non basta contrapporre una diversa lettura delle prove.
- Il richiamo a norme incongrue rispetto alla fattispecie concreta indebolisce la censura e può condurre all'inammissibilità del motivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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