Cassazione Penale, Sentenza n. 6587/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per presunto errore di fatto/percettivo avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 23/6/2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (che aveva confermato la condanna del Tribunale di Napoli) per violazioni urbanistiche relative alla realizzazione di un muro di contenimento, un'altana con massetto e vani seminterrati. La ricorrente sosteneva che la Cassazione avesse frainteso la sua contestazione: non avrebbe impugnato l'ordine di demolizione delle opere non sottoposte a confisca, bensì la subordinazione del dissequestro preventivo alla previa demolizione, ritenendo tale subordinazione illegittima e produttiva di uno stallo (il sequestro permaneva nonostante la sentenza definitiva). Ha invocato l'applicazione del rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. per errore percettivo della Corte di Cassazione.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'errore invocato non fosse un errore percettivo suscettibile del rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p., ma attinente a valutazioni di diritto e di merito (errori di interpretazione normativa e di valutazione) esclusi dall'ambito di operatività del rimedio straordinario. La Corte ha inoltre considerato che la Cassazione aveva esaminato correttamente il motivo relativo all'art. 323 c.p.p. e non era incorso in svista percettiva. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario per errore di fatto è limitato agli errori percettivi (svista/equivoco) che abbiano influenzato la decisione; non copre errori di diritto o valutazioni di merito.
Disciplina il dissequestro delle cose quando non è disposta la confisca; la questione interpretativa nel caso riguarda la possibilità di subordinare il dissequestro a determinati adempimenti (es. demolizione), ma la Corte ha ritenuto che il rilievo della difesa fosse una questione di diritto/valutazione non di errore percettivo.
Prevede il versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente alla declaratoria di inammissibilità, qui applicato per euro 3.000.
D.P.R. n. 380/2001, artt. 44 lett. b), 83, 93, 95
Norme del testo unico dell'edilizia relative alle violazioni urbanistiche e alle sanzioni; la ricorrente era stata condannata per reati previsti da queste disposizioni.
Giurisprudenza (Sez. U., 27 marzo 2002, Basile; Sez. U., marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo)
Richiamate come principio secondo cui l'errore percettivo può riguardare qualsiasi dato fattuale ma non può essere confuso con errori di diritto o valutazioni; confermano i limiti del rimedio di cui all'art. 625-bis.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è strettamente limitato agli errori percettivi dovuti a svista o equivoco nella lettura degli atti e non è utilizzabile per contestare valutazioni di diritto o di merito.
- Le questioni relative all'interpretazione normativa (ad es. la compatibilità tra dissequestro preventivo e ordine di demolizione dopo sentenza definitiva) devono essere dedotte nei modi ordinari di impugnazione; non sono materia per il rimedio straordinario salvo che si dimostri una concreta svista percettiva nella lettura degli atti della Corte.
- Dopo sentenza definitiva che non dispone la confisca, la permanenza del sequestro conservativo per garantire la demolizione è una questione giuridica controversa: la giurisprudenza tende a escludere che il sequestro conservativo possa essere mantenuto indefinitamente come strumento per assicurare l'esecuzione della demolizione, ma la sua concreta applicabilità dipende dall'esame di diritto e di fatto del caso concreto.
- Prima di proporre un ricorso ex art. 625-bis è necessario documentare con chiarezza e precisione la natura percettiva dell'errore (es. citazione puntuale di passaggi omessi o fraintesi), evitando di presentare ricostruzioni di diritto o valutazioni alternative che renderebbero il ricorso manifestamente inammissibile.
- In caso di mantenimento del sequestro dopo il giudicato, il rimedio più efficace è solitamente azionare le vie ordinarie (istanze al giudice dell'esecuzione, ricorsi amministrativi o impugnazioni) piuttosto che il ricorso straordinario per errore di fatto.
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