Sentenza n. 1968/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, n. 1101 del 31 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso contro la deliberazione comunale di approvazione della Variante generale al Piano di governo del territorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società proprietarie di aree già classificate dal previgente strumento urbanistico come ambito produttivo hanno appellato la sentenza del TAR sostenendo l'illegittimità della variante generale al PGT, che aveva ricondotto le aree a un ambito di rigenerazione territoriale nel quale è precluso l'insediamento di attività produttive, compresi gli allevamenti. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e del principio di rotazione nell'affidamento diretto dell'incarico al tecnico estensore della variante. Il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 13, comma 7, l.r. Lombardia n. 12/2005, sostenendo che il Consiglio comunale non avrebbe esaminato effettivamente le osservazioni delle società, limitandosi a recepire le controdeduzioni del tecnico incaricato; si contestava inoltre, nel merito, l'inadeguatezza e l'illegittimità delle ragioni poste a fondamento della nuova destinazione urbanistica. Il terzo motivo deduceva eccesso di potere per sviamento, sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà con le precedenti destinazioni urbanistiche e omessa pronuncia del TAR, in relazione all'asserito intento punitivo e vessatorio del Sindaco nei confronti delle società. Il Comune ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 101, comma 1, c.p.a. e per mancata specifica critica alla sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo di poter prescindere dall'eccezione di inammissibilità per l'infondatezza nel merito. Quanto al primo motivo, ha escluso la legittimazione delle società a contestare la violazione del principio di rotazione nella scelta del tecnico, poiché non è stata individuata con precisione la situazione giuridica soggettiva lesa dalla violazione della disciplina sull'affidamento dell'incarico. Ha inoltre rilevato che l'interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto e che l'eventuale lesione della posizione delle appellanti deriva dalla scelta urbanistica formalizzata nella deliberazione consiliare, non dalla preliminare attività tecnica di redazione degli atti di pianificazione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha accertato che l'osservazione delle società era stata espressamente esaminata e puntualmente controdedotta, con riferimento alla rilevanza paesaggistica dell'area, alla presenza di un corridoio ecologico della Rete Ecologica Regionale, alla fascia boscata non trasformabile, alle difficoltà di accesso, allo stato di degrado e abbandono dei manufatti e all'obiettivo di ampliamento del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. Il fatto che le controdeduzioni fossero state predisposte dal tecnico non ne determina l'illegittimità, poiché esse erano state recepite e fatte proprie dal Consiglio comunale, titolare della competenza decisionale. È stata inoltre dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., la relazione tecnica prodotta per la prima volta in appello. Le scelte urbanistiche sono state ritenute espressione dell'ampia discrezionalità pianificatoria dell'amministrazione e adeguatamente supportate da elementi obiettivi. Quanto al terzo motivo, è stata esclusa sia l'omessa pronuncia sia lo sviamento di potere: il TAR aveva esaminato congiuntamente le doglianze e aveva motivato il rigetto, mentre dagli atti non emergeva che il Consiglio comunale fosse stato condizionato da un intento punitivo del Sindaco. La variante era stata adottata e approvata dal Consiglio comunale e la reiezione delle osservazioni era stata deliberata all'unanimità. Sentenza di primo grado confermata; spese del giudizio d'appello compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 50/2016
La disciplina dell'affidamento degli incarichi pubblici e il principio di rotazione possono essere contestati solo da chi dimostri una precisa situazione giuridica soggettiva incisa dalla relativa violazione; le società proprietarie delle aree non hanno individuato tale posizione rispetto all'affidamento dell'incarico tecnico di redazione della variante.
art. 13, comma 7, l.r. Lombardia n. 12/2005
Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni.
L'obbligo di decidere sulle osservazioni è assolto quando il Consiglio comunale le esamina e formula una motivata controdeduzione, anche recependo e facendo proprie le valutazioni predisposte dal tecnico incaricato.
È inammissibile la produzione per la prima volta in appello di una relazione tecnica, in assenza dei presupposti processuali che consentano l'introduzione di nuovi mezzi di prova o documenti.
Il Comune ne ha invocato la violazione per la mancata specifica critica alla sentenza impugnata, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione, decidendo l'appello nel merito.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare la violazione della disciplina sull'affidamento di un incarico pubblico richiede l'individuazione precisa della situazione giuridica soggettiva direttamente compromessa da tale violazione; la mera titolarità di una posizione incisa dall'atto amministrativo finale non è sufficiente quando la lesione allegata deriva dalla successiva decisione amministrativa e non dall'affidamento dell'incarico tecnico.
- L'interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto: nei confronti degli atti tecnici preparatori di una scelta urbanistica, l'interesse del proprietario dell'area sorge, in via diretta, rispetto alla deliberazione pianificatoria che attribuisce la destinazione contestata, non necessariamente rispetto alla mera attività preliminare di redazione degli atti.
- L'obbligo del Consiglio comunale di decidere sulle osservazioni al PGT è rispettato quando l'organo consiliare esamina le osservazioni e recepisce, facendole proprie nel deliberato, le controdeduzioni predisposte dal tecnico incaricato; non è necessario che il Consiglio rediga autonomamente una motivazione distinta da quella tecnica recepita.
- Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono legittime quando risultano supportate da elementi obiettivi, quali caratteristiche paesaggistiche, esigenze di tutela ecologica, presenza di aree non trasformabili, condizioni di degrado e difficoltà di accesso, anche se incidono su precedenti destinazioni urbanistiche o su aspettative edificatorie non consolidate.
- Il vizio di sviamento di potere non è dimostrato dalla mera allegazione di un intento personale e punitivo del Sindaco quando la scelta urbanistica è stata adottata dall'organo comunale competente e dagli atti non emerge che tale intento abbia condizionato causalmente il procedimento o il contenuto della deliberazione.
- La produzione per la prima volta in appello di una relazione tecnica è inammissibile ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., se non ricorrono i presupposti previsti per l'introduzione di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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