Cassazione Penale, Sentenza n. 12368/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) nullità della notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art.415-bis c.p.p. al difensore di fiducia nominato in data 28/06/2017, antecedente alla notifica al difensore di ufficio del 20/07/2018; 2) erronea valutazione dell'elemento soggettivo del reato (dolo specifico), sostenendo che l'imputato avrebbe consegnato un plico chiuso predisposto da un consulente e ignorato la falsità dei documenti; 3) vizio nella motivazione del trattamento sanzionatorio e mancato corretto riconoscimento delle attenuanti generiche e della minore gravità, con richiesta di pena nei minimi edittali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi reiterativi rispetto all'appello, in assenza di confronto critico con la motivazione d'appello, e quindi inammissibili. Sul merito: primo motivo infondato in quanto la Corte d'appello ha accertato che la notifica dell'avviso ex art.415-bis era stata fatta al difensore d'ufficio il 20/07/2018 e la precedente indicazione del difensore di fiducia del 28/06/2017 si riferiva ad altro procedimento; inoltre la nullità, se presente, è di regime intermedio e doveva essere tempestivamente eccepita e, comunque, risultava sanata per mancanza di concreto pregiudizio e per comportamento della difesa. Secondo motivo manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza del possesso di un documento di identità falso; la giurisprudenza applicata conferma che il mero possesso di tali documenti integra il delitto ex art.497-bis anche indipendentemente dalluso. Terzo motivo inammissibile e infondato: la valutazione del trattamento sanzionatorio è rimessa al giudice di merito, la pena è stata fissata al minimo edittale, le attenuanti generiche erano state riconosciute e concessi benefici (non menzione, sospensione condizionale). Conseguenze pratiche: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte interpreta la norma nel senso che integra il reato il mero possesso di documento d'identità falso recante la foto del possessore con false generalità, indipendentemente dall'intenzione di usarlo per agevolare l'espatrio o altro; quindi il possesso è di per sé rilevante penalmente
Rilevata la corretta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore di ufficio; una precedente indicazione di difensore di fiducia riferibile ad altro procedimento è irrilevante
La nullità per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore di fiducia è di regime intermedio e deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado
Richiamate in relazione alla possibile sanatoria della nullità: la nullità può considerarsi sanata se la parte ha accettato gli effetti dell'atto e si è avvalsa delle facoltà previste, oltre che in assenza di concreto pregiudizio
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che ripropone le stesse doglianze già sollevate e motivatamente respinte in appello è inammissibile: bisogna criticare specificamente la motivazione impugnata e non limitarsi a reiterare argomenti di merito
- Difetti di notifica dell'avviso ex art.415-bis c.p.p. costituiscono nullità di regime intermedio e devono essere eccepiti tempestivamente; se la parte ha accettato gli effetti dellatto o non dimostra pregiudizio concreto, la nullità può essere ritenuta sanata
- Per il reato di cui all'art.497-bis c.p. il mero possesso di documento di identità falso, con foto del possessore e false generalità, è penalmente rilevante anche senza necessità di provare un uso concreto o lintenzione di agevolare lespatrio
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo che emergano vizi evidenti di illogicità o arbitrio nella motivazione; la determinazione della pena è controllo di merito purché adeguatamente motivata
- Per contestare la prova del dolo o la coscienza della falsità documentale è necessario offrire elementi di fatto nuovi o un concreto argomento che contraddica le risultanze processuali: mere affermazioni non suffragate risultano inverosimili
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