Cassazione Penale, Ordinanza n. 01400/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 26/03/2024. Dal testo emerge che i motivi erano in gran parte confutativi e riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute corrette dalla Cassazione. Nel secondo motivo veniva inoltre dedotta l'eccezione di prescrizione, ritenuta manifestamente infondata perché, considerando la data di accertamento della condotta (24/11/2016) e la natura del reato, alla data della sentenza impugnata non era ancora maturato il termine massimo di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente confutative e reiterative di questioni già vagliate e respinte in appello; ha inoltre escluso la maturazione della prescrizione alla data della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità non esclude tale sanzione economica quando il ricorso è proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La prescrizione è stata esclusa perché, avuto riguardo alla data di accertamento della condotta e alla natura del reato, non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'eccezione di prescrizione va respinta quando, sulla base della data di accertamento del fatto e della natura del reato, non risulti ancora maturato il termine massimo di estinzione del reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →