Cassazione Penale, Ordinanza n. 04357/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso avverso la sentenza di condanna per la soste abusiva in area marina protetta con un natante da diporto, deducendo: 1) violazione di legge per la ritenuta non applicabilità dello stato di necessità, sostenendo che l'avvicinamento nella zona protetta sarebbe stato imposto dalla necessità di soccorrere il padre anziano caduto in acqua; 2) contestazione dell'affermazione di responsabilità, prospettando una diversa lettura dei fatti; 3) deduzione dell'intervenuta prescrizione; 4) censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla pretesa eccessività della pena irrogata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione, e che la motivazione del giudice di merito fosse congrua, non illogica e fondata sulle risultanze dibattimentali, avendo escluso la credibilità della tesi difensiva dello stato di necessità e rilevato l'assenza di un pericolo grave e inevitabile e la presenza di soluzioni alternative. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la censura sulla prescrizione, poiché al momento della sentenza non era ancora decorso il termine quinquennale. Infine, ha ritenuto immune da vizi la mancata concessione delle attenuanti generiche e congrua la pena di euro 200 di ammenda. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dalla difesa come causa di giustificazione dello stato di necessità, ma ritenuto non applicabile perché mancavano un pericolo grave e inevitabile e l'assenza di alternative praticabili.
Norme poste a base della condanna per la sosta abusiva con natante nella riserva marina/parco sommerso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di diversa lettura dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede la concreta sussistenza di un pericolo grave, attuale e inevitabile per la persona; è esclusa quando il giudice di merito accerti la credibilità di soluzioni alternative meno lesive.
- La censura di prescrizione è infondata se, alla data della decisione impugnata, il termine estintivo non è ancora decorso.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima quando la motivazione dia conto dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
- La pena di ammenda è insindacabile in cassazione quando risulti congruamente determinata in rapporto alla gravità concreta del fatto e alla durata non eccessiva della condotta.
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