Cassazione Penale, Sentenza n. 12154/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) contestazione della qualificazione e legittimità della confisca disposta in appello: deduce che la Corte di appello, pur avendo dichiarato estinto il reato tributario per prescrizione, ha disposto la confisca diretta dei saldi attivi dei conti intestati alla società ECO STUDIO s.r.l. e del deposito titoli intestato allo Spessot; sostiene che la confisca e il sequestro dovessero qualificarsi come confisca per equivalente, in particolare il deposito titoli intestato allo Spessot era chiaramente riconducibile a somme di denaro soggette a confisca per equivalente e, inoltre, i versamenti successivi alla consumazione del reato sui conti della società non potevano essere considerati profitto del reato; deduce infine l'inapplicabilità retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore della norma. (2) violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000: deduce che la confisca non doveva operare per la parte per cui il contribuente si era impegnato a versare somme all'Erario tramite adesione a definizione agevolata (domanda presentata 01/02/2019) e che la Corte di appello ha omesso di motivare e sospendere l'operatività della confisca fino al pagamento delle rate.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il motivo nella parte diretta a contestare la confisca dei saldi dei conti intestati alla ECO STUDIO s.r.l. per manifesta mancanza di interesse del ricorrente (egli non era titolare del diritto alla restituzione delle somme). Ha invece ritenuto fondato il motivo nella parte che censurava la confisca del saldo attivo del deposito titoli intestato a Spessot, rilevando che quella misura doveva essere qualificata come confisca per equivalente e non come confisca diretta; poiché i fatti sono anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p. (6/4/2018) e la confisca per equivalente, nella sua componente sanzionatoria, non è applicabile retroattivamente in caso di estinzione del reato per prescrizione, la confisca sul deposito titoli non poteva essere mantenuta. Quanto al secondo motivo relativo all'art. 12-bis, la censura è stata assorbita (e comunque dichiarata inammissibile perché formulata con violazione di regole di devoluzione in appello). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del saldo attivo del deposito titoli n. 8468724 acceso presso la Banca Popolare FriulAdria, filiale di Sagrado; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Norma che enuncia il reato tributario contestato; la sentenza lo richiama come fatto-reato di riferimento per l'accertamento della responsabilità e per le misure ablative
Prevede una struttura 'mista' della confisca nei reati tributari (vincolo diretto sul profitto dell'ente e, subordinatamente, confisca per equivalente nella disponibilità del legale rappresentante). La Corte rileva che la norma richiede valutazioni specifiche e che la relativa doglianza non era devoluta all'appello, quindi non esaminata
Introdotto con efficacia dal 6/4/2018 e attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di mantenere la confisca per equivalente anche in caso di proscioglimento per prescrizione; la Corte ha affermato che tale norma ha natura anche sostanziale e non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore per quanto riguarda la confisca per equivalente di natura sanzionatoria
Richiamato nel quadro normativo e nelle modifiche legislative; la giurisprudenza ha collegato l'operatività dell'art. 578-bis anche alle forme di confisca previste dal 322-ter, ma la Corte ha ribadito i limiti cronologici e sostanziali di applicazione
Riferito come norma che disciplina la confisca diretta del profitto/ prezzo del reato; la Corte distingue la funzione preventiva della confisca diretta dalla natura sanzionatoria della confisca per equivalente
legge 9 gennaio 2019, n. 3 (art. 1, comma 4, lett. f)
Ha modificato il perimetro dell'art. 578-bis c.p.p.; la Corte cita la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha interpretato l'ambito di applicazione e la non retroattività in determinati casi
d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (entrata in vigore rilevata: 6/4/2018)
Data di riferimento per stabilire la non applicabilità retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. in relazione alla confisca per equivalente nei fatti anteriori
Massime di principio
- Per contestare la confisca di beni intestati a terzi (es. società), il ricorrente deve avere un interesse diretto e titolarità del diritto alla restituzione; altrimenti la censura è inammissibile per mancanza di interesse.
- Quando il profitto del reato è denaro, la confisca diretta può essere disposta sulle somme comunque disponibili nel patrimonio del reo senza necessità di prova della corrispondenza materiale tra la specifica somma e il provento; il denaro si confonde nel patrimonio.
- Se la confisca nei confronti della persona fisica è strumentale a colpire vantaggi rimasti nella disponibilità della società, occorre verificare se si tratta di confisca diretta della società o di confisca per equivalente sul rappresentante; la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e presupposti diversi.
- L'art. 578-bis c.p.p., che consente al giudice dell'impugnazione di mantenere la confisca per equivalente anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, non è applicabile retroattivamente alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore se la misura ha carattere sanzionatorio; dunque, in presenza di fatti anteriori al 6/4/2018, la confisca per equivalente non può essere mantenuta se il reato è estinto per prescrizione.
- Questioni relative all'operatività della confisca per effetto di adesione a forme di definizione agevolata e relative sospensioni devono essere tempestivamente dedotte in appello; se non devolute al giudice d'appello, possono risultare inammissibili in Cassazione per carenza di specifico motivo di gravame.
- In casi simili è essenziale: a) provare la titolarità dei beni contestati o l'effettiva disponibilità al fine di avere interesse a impugnare; b) distinguere correttamente se la misura è una confisca diretta o per equivalente; c) considerare la data dei fatti rispetto alle modifiche normative (es. entrata in vigore dell'art. 578-bis) per valutare la retroattività.
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