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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4494/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva applicato la disciplina del reato continuato alle condanne irrevocabili riportate da Fabio Mangia (sentenze del 12/05/2016, 18/09/2012 e 27/10/2012) rideterminando la pena complessiva in 1 anno di reclusione e 300 euro di multa. Il ricorso, articolato in tre motivi, deduce: (1) violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione ha individuato come pena-base quella edittale della sentenza del 12/05/2016 per ricettazione anziché la pena più grave effettivamente inflitta con la sentenza del 27/10/2012 per furto in abitazione; (2) violazione di legge e art.671 c.p.p. perché la sentenza del 27/10/2012 aveva espressamente escluso la continuazione, sicché questa non poteva essere riconosciuta in sede esecutiva; (3) omessa indicazione e motivazione del calcolo degli aumenti di pena distinti per i reati-satellite, avendo il giudice dell'esecuzione limitato la motivazione al solo rispetto del limite legale senza dettagliare gli aumenti singoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate tutte e tre le censure: il giudice dell'esecuzione ha sbagliato nel prendere come riferimento la pena edittale anziché la pena più grave effettivamente inflitta (furto in abitazione) per individuare la pena-base; ha illegittimamente riconosciuto la continuazione rispetto a reati per i quali il giudice della cognizione l'aveva esclusa (violazione del divieto di cui all'art.671 c.p.p.); non ha motivato compiutamente l'entità degli aumenti per i singoli reati-satellite. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, per la rideterminazione della pena conformemente ai principi indicati, mantenendo l'esclusione della continuazione per i reati già esclusi nella sentenza del 27/10/2012.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione non può riconoscere la continuazione quando il giudice della cognizione l'ha espressamente esclusa; vincola inoltre il giudice dell'esecuzione nella individuazione delle questioni relative alla continuazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente il motivo di cassazione per violazione di legge utilizzato per contestare l'errata applicazione delle norme substantive o procedurali nella decisione impugnata

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Stabiliscono i criteri e i parametri per la determinazione della pena; il potere discrezionale del giudice deve essere esercitato secondo questi parametri e adeguatamente motivato

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Regola l'aumento di pena per il reato continuato; impone che la quantificazione degli aumenti sia operata con intenzione e motivazione tali da consentire il controllo del loro calcolo

  • Giurisprudenza: Sez.1, Sentenza n. 38331 del 05/06/2014

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel fissare la pena-base per la continuazione, deve riferirsi alla pena effettivamente inflitta in concreto dal giudice della cognizione (pena più grave), non potendo modificarne la specie o la misura

  • Giurisprudenza: Sez.1, Sentenza n. 800 del 07/10/2020

    Conferma l'obbligo di motivare non solo l'individuazione della pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, al fine di permettere un controllo effettivo del ragionamento del giudice

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando applica la disciplina della continuazione a reati valutati in sentenze irrevocabili, deve usare come pena-base la pena effettivamente più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, non la pena edittale.
  • Non è consentito al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione se il giudice della cognizione ha espressamente escluso tale istituto per uno degli eventi: il divieto dell'art.671 c.p.p. vincola la fase esecutiva.
  • Il giudice deve motivare analiticamente anche la quantificazione dei singoli aumenti applicati ai reati-satellite (art.81 c.p.), rendendo trasparente il calcolo per consentire il controllo giurisdizionale.
  • Il potere del giudice dell'esecuzione può incidere in senso favorevole (diminuzione) sulle pene irrogate per i reati satellite, ma non può variarne in peius la misura fissata dal giudice della cognizione per la violazione individuata come più grave.
  • In caso di errori nell'individuazione della pena-base, nel riconoscimento della continuazione o nella motivazione del calcolo delle maggiorazioni, la Corte di Cassazione annulla l'ordinanza e rinvia per un nuovo giudizio conforme ai principi sopra richiamati.

Testo integrale

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