Cassazione Civile, Ordinanza n. 02231/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario relativo a una pretesa impositiva che era stata annullata in primo grado. In appello, l'Agenzia delle Entrate aveva poi rinunciato al gravame, richiamando un sopravvenuto orientamento interno e provvedendo anche allo sgravio della maggiore pretesa e al rimborso di quanto versato dal contribuente. La commissione regionale aveva dichiarato estinta la causa per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. n. 546/1992 e aveva compensato le spese. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 44, 15, comma 1, e 46 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la rinuncia dell'Agenzia andava qualificata come rinuncia all'appello con estinzione ex art. 44, e che comunque le spese non potevano essere compensate, dovendo applicarsi la soccombenza virtuale e mancando gravi ed eccezionali ragioni; ha inoltre invocato la condanna alle spese e il risarcimento ex art. 96 c.p.c. Con il secondo motivo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'atto con cui aveva accettato la rinuncia ma insistito per spese e danni, per sostenere ancora che la fattispecie non era riconducibile all'art. 46 ma all'art. 44 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla regolazione delle spese, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche. Ha ritenuto corretto, nel caso concreto, l'inquadramento della vicenda nell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, poiché l'Amministrazione non si era limitata a rinunciare all'impugnazione, ma aveva definitivamente rinunciato alla maggiore pretesa tributaria, consolidando sgravio e rimborso e facendo cessare ogni ragione sostanziale del contendere. Tuttavia, ha censurato la compensazione delle spese disposta dalla CTR, perché motivata solo con il sopravvenire della cessazione della materia del contendere e del rimborso, senza considerare la soccombenza virtuale e senza individuare gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il rinvio è stato disposto per la nuova regolamentazione delle spese del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
utilizzato come parametro per censurare l'erronea applicazione delle norme processuali tributarie sulla estinzione e sulle spese.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
invocato per censurare la mancata considerazione dell'atto di accettazione della rinuncia con riserva sulle spese e sui danni.
art. 44 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente come norma che avrebbe dovuto regolare l'estinzione per rinuncia all'appello.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
ritenuto applicabile dalla Corte alla cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia sostanziale alla pretesa tributaria e dagli atti di sgravio/rimborso.
art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla compensazione delle spese in processo tributario, da applicarsi secondo i principi della soccombenza virtuale e con adeguata motivazione.
art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiede gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio di soccombenza virtuale e disporre la compensazione delle spese.
invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni, ma il relativo esame è rimasto assorbito.
Corte cost. 4 luglio 2005, n. 274
richiamata per affermare che la compensazione ope legis delle spese in caso di cessazione della materia del contendere non può operare automaticamente in tutte le ipotesi.
Cass. 13 aprile 2016, n. 7273
richiamata per il principio secondo cui l'annullamento in autotutela può giustificare la compensazione solo se l'atto non era manifestamente illegittimo sin dall'origine.
Cass. 14 febbraio 2017, n. 3950
richiamata per il principio che la compensazione delle spese nel processo tributario post-cessazione della materia del contendere richiede una valutazione complessiva della lite.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la lite cessa per effetto dell'annullamento o dello sgravio dell'atto impugnato, il giudice deve distinguere tra la mera rinuncia all'impugnazione e la rinuncia sostanziale alla pretesa fiscale: la prima attiene all'estinzione del processo, la seconda può determinare la cessazione della materia del contendere.
- La regolazione delle spese nel giudizio tributario estinto per cessazione della materia del contendere non può fondarsi automaticamente sul solo fatto sopravvenuto che ha chiuso la lite; occorre valutare la soccombenza virtuale e verificare se esistano gravi ed eccezionali ragioni per derogare al criterio di imputazione delle spese.
- La compensazione delle spese, in presenza di autotutela o sgravio dell'Amministrazione finanziaria, è ammissibile solo se l'atto originariamente impugnato non risultava manifestamente illegittimo sin dall'emanazione o se ricorrono specifiche ragioni idonee a giustificare la deroga al principio di soccombenza virtuale.
- Quando il giudice di merito omette di motivare in ordine alle ragioni della compensazione delle spese nel processo tributario, la decisione è censurabile in cassazione e va cassata con rinvio per nuova regolazione delle spese.
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