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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02231/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario relativo a una pretesa impositiva che era stata annullata in primo grado. In appello, l'Agenzia delle Entrate aveva poi rinunciato al gravame, richiamando un sopravvenuto orientamento interno e provvedendo anche allo sgravio della maggiore pretesa e al rimborso di quanto versato dal contribuente. La commissione regionale aveva dichiarato estinta la causa per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. n. 546/1992 e aveva compensato le spese. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 44, 15, comma 1, e 46 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la rinuncia dell'Agenzia andava qualificata come rinuncia all'appello con estinzione ex art. 44, e che comunque le spese non potevano essere compensate, dovendo applicarsi la soccombenza virtuale e mancando gravi ed eccezionali ragioni; ha inoltre invocato la condanna alle spese e il risarcimento ex art. 96 c.p.c. Con il secondo motivo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'atto con cui aveva accettato la rinuncia ma insistito per spese e danni, per sostenere ancora che la fattispecie non era riconducibile all'art. 46 ma all'art. 44 del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla regolazione delle spese, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche. Ha ritenuto corretto, nel caso concreto, l'inquadramento della vicenda nell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, poiché l'Amministrazione non si era limitata a rinunciare all'impugnazione, ma aveva definitivamente rinunciato alla maggiore pretesa tributaria, consolidando sgravio e rimborso e facendo cessare ogni ragione sostanziale del contendere. Tuttavia, ha censurato la compensazione delle spese disposta dalla CTR, perché motivata solo con il sopravvenire della cessazione della materia del contendere e del rimborso, senza considerare la soccombenza virtuale e senza individuare gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il rinvio è stato disposto per la nuova regolamentazione delle spese del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    utilizzato come parametro per censurare l'erronea applicazione delle norme processuali tributarie sulla estinzione e sulle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    invocato per censurare la mancata considerazione dell'atto di accettazione della rinuncia con riserva sulle spese e sui danni.

  • art. 44 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente come norma che avrebbe dovuto regolare l'estinzione per rinuncia all'appello.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    ritenuto applicabile dalla Corte alla cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia sostanziale alla pretesa tributaria e dagli atti di sgravio/rimborso.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione alla compensazione delle spese in processo tributario, da applicarsi secondo i principi della soccombenza virtuale e con adeguata motivazione.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiede gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio di soccombenza virtuale e disporre la compensazione delle spese.

  • art. 96 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni, ma il relativo esame è rimasto assorbito.

  • Corte cost. 4 luglio 2005, n. 274

    richiamata per affermare che la compensazione ope legis delle spese in caso di cessazione della materia del contendere non può operare automaticamente in tutte le ipotesi.

  • Cass. 13 aprile 2016, n. 7273

    richiamata per il principio secondo cui l'annullamento in autotutela può giustificare la compensazione solo se l'atto non era manifestamente illegittimo sin dall'origine.

  • Cass. 14 febbraio 2017, n. 3950

    richiamata per il principio che la compensazione delle spese nel processo tributario post-cessazione della materia del contendere richiede una valutazione complessiva della lite.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la lite cessa per effetto dell'annullamento o dello sgravio dell'atto impugnato, il giudice deve distinguere tra la mera rinuncia all'impugnazione e la rinuncia sostanziale alla pretesa fiscale: la prima attiene all'estinzione del processo, la seconda può determinare la cessazione della materia del contendere.
  • La regolazione delle spese nel giudizio tributario estinto per cessazione della materia del contendere non può fondarsi automaticamente sul solo fatto sopravvenuto che ha chiuso la lite; occorre valutare la soccombenza virtuale e verificare se esistano gravi ed eccezionali ragioni per derogare al criterio di imputazione delle spese.
  • La compensazione delle spese, in presenza di autotutela o sgravio dell'Amministrazione finanziaria, è ammissibile solo se l'atto originariamente impugnato non risultava manifestamente illegittimo sin dall'emanazione o se ricorrono specifiche ragioni idonee a giustificare la deroga al principio di soccombenza virtuale.
  • Quando il giudice di merito omette di motivare in ordine alle ragioni della compensazione delle spese nel processo tributario, la decisione è censurabile in cassazione e va cassata con rinvio per nuova regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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