Cassazione Penale, Ordinanza n. 18216/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la contraddittorietà intrinseca della decisione rispetto agli atti processuali, contestando in sostanza la valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sul rigetto della richiesta di esclusione della recidiva e di applicazione della pena pecuniaria, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato le ragioni della conferma della recidiva e della scelta di una pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità, e il secondo manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sulla recidiva, valorizzando i plurimi precedenti per delitti contro il patrimonio e la gravità del fatto e della personalità del reo nella scelta della pena detentiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo sollecitava una rivalutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità, mentre il secondo era manifestamente infondato poiché la motivazione sulla recidiva e sulla determinazione della pena era congrua e logica. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva è stata ritenuta sussistente in ragione dei plurimi precedenti penali dell'imputato; la motivazione sul punto è stata considerata congrua e sottratta al sindacato di legittimità se logicamente fondata.
La scelta della pena detentiva, in luogo di quella pecuniaria, è stata giustificata con riferimento alla gravità del reato e alla personalità negativa del reo, criteri rilevanti ai fini della commisurazione della pena.
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di cassazione.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove; le censure che mirano a una rivalutazione del merito sono inammissibili.
- La motivazione sulla recidiva è insindacabile in cassazione quando la Corte di merito dia conto in modo congruo e logico dei precedenti penali e della loro rilevanza per la personalità del reo.
- La scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché sia sorretta da motivazione coerente con la gravità del fatto e con le caratteristiche soggettive dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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