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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19468/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna il decreto con cui il Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione all'esclusione del proprio credito dallo stato passivo della Invest & Co srl (società sottoposta a confisca di prevenzione riconducibile a Giovanni Fervorari). Il credito deriva da un finanziamento erogato nel 2008 dalla ricorrente alla Invest; la Project Consulting deduce che la pretesa era appostata in bilancio sin dal 2008 e confermata nei bilanci e nella relazione dell'amministratore giudiziario, sostenendo la possibilità di provare l'anteriorità e la fondatezza del credito anche per via delle scritture contabili (richiamando le regole di cui agli artt. 2709 e ss. c.c.). Contesta inoltre la valutazione del Tribunale circa la presunta strumentalità del credito alla pericolosità sociale del proposto e la negazione della buona fede collegata ai rapporti familiari tra i soggetti coinvolti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, salvo le eccezioni previste dagli artt. 54-bis e 56 del d.lgs. n.159/2011 (rapporti essenziali per la prosecuzione dell'attività o subentro autorizzato dell'amministratore giudiziario), le scritture contabili e i bilanci redatti dopo il vincolo non fanno prova nei confronti dell'amministrazione giudiziaria per poste inerenti a rapporti anteriori al sequestro. Per le pretese anteriori alla misura è necessario un atto/documento avente data certa anteriore al sequestro ai sensi dell'art.52 del d.lgs. 159/2011 (richiamando la regola civilistica dell'art.2704 c.c. in tema di data certa); le mere annotazioni contabili non sono idonee. Il Tribunale aveva quindi correttamente escluso l'ammissione del credito; il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011

    La disciplina antimafia impone regole pubblicistiche sulla prova dei crediti opponibili alla procedura: per le pretese anteriori al sequestro è richiesta la prova tramite atto con data certa anteriore al vincolo (art.52). Le eccezioni sono gli artt. 54-bis (rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività) e 56 (subentro dell'amministratore giudiziario), per i quali si applicano criteri diversi (prededuzione o subentro). L'amministrazione giudiziaria resta terza rispetto ai rapporti pregressi e non può riconoscere ex post crediti antecedenti al vincolo salvo le eccezioni citate.

  • art. 41 d.lgs. n. 159 del 2011 (comma 1-sexies e comma 4)

    Regola la prosecuzione dell'attività aziendale sotto amministrazione giudiziaria e il ruolo dell'amministratore giudiziario; tuttavia la prosecuzione non rende opponibili automaticamente le poste contabili pregresse rispetto al regime probatorio speciale previsto dal decreto.

  • art. 2709 cod. civ.

    La Corte ritiene inapplicabile la regola civilistica che attribuisce valore probatorio alle scritture contabili (art.2709 c.c.) rispetto all'amministrazione giudiziaria nel sistema antimafia: le scritture contabili dell'impresa sottoposta a vincolo non provano i crediti anteriori nei confronti dell'amministrazione giudiziaria, salvo le eccezioni del decreto antimafia.

  • art. 2704 cod. civ.

    Richiamato quale riferimento alla nozione di atto/documento con data certa richiesto dall'art.52 del d.lgs. 159/2011: la prova dell'anteriorità del credito deve fondarsi su documento idoneo a provare la data certa, non sulle mere annotazioni contabili.

  • art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011

    Stabilisce i criteri di ammissione delle pretese al passivo relative a periodi anteriori al sequestro: necessita dimostrazione della data certa anteriore al sequestro e della buona fede del creditore se richiesto (es. quando è ipotizzata strumentalità). Tale disciplina derogatoria aggravap il carico probatorio del terzo rispetto al diritto civile ordinario.

Massime di principio

  • Le scritture contabili e i bilanci redatti dopo l'apposizione del vincolo non costituiscono, di regola, prova sufficiente per ammettere un credito anteriore allo sequestro nella procedura antimafia; è necessario un documento con data certa anteriore al sequestro.
  • Le regole civilistiche sulla prova delle scritture (es. art.2709 c.c.) sono in via generale inapplicabili rispetto all'amministrazione giudiziaria regolata dal d.lgs. 159/2011, salvo le specifiche eccezioni previste dal decreto (artt. 54-bis e 56).
  • Il creditore che lamenta una pretesa anteriore al vincolo deve fornire prova puntuale della data certa e, se invocata la buona fede, elementi a dimostrare l'assenza di connessione con le attività illecite del soggetto pericoloso; rapporti familiari o collegamenti economici con il proposto aumentano il requisito probatorio.
  • Se il credito è essenziale per la prosecuzione dell'attività o se l'amministratore giudiziario è stato autorizzato a subentrare, si applicano regole diverse che possono rendere opponibile il credito (prededuzione o subentro); in tali casi va documentata la specifica causa di applicazione delle eccezioni.
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe, il terzo creditore dovrebbe acquisire prima possibile documenti idonei a data certa (scritture con data certa, atti pubblici/autentici, contratti sottoscritti e protocollati, pagamenti tracciabili), conservare evidenze di indipendenza negoziale e, se possibile, chiedere autorizzazioni o accertamenti preventivi relativi al subentro o all'essenzialità del rapporto.

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