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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34091/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 20/12/2022 che, riformando l'assoluzione in primo grado per il reato di cui all'art. 385 c.p. riconosciuta per particolare tenuità, ha condannato l'imputato a 8 mesi di reclusione. Il difensore ha presentato tre motivi: (1) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 per una presunta lacuna della disciplina transitoria che produrrebbe disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 CEDU (la sentenza di appello era stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma, il ricorso per cassazione è stato depositato dopo); (2) violazione dell'art. 2 c.p. per mancata valutazione, anche d'ufficio, della possibilità di sostituire la pena detentiva con una delle nuove pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n.150/2022; (3) vizio di motivazione per mancata conferma dell'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p., già riconosciuta in primo grado, contestando la valutazione sulla particolare tenuità del fatto e la considerazione della personalità e condizioni psicologiche dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la questione costituzionale, interpretando l'art. 95 d.lgs. n.150/2022 nel senso che le disposizioni transitorie si applicano in bonam partem ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore, mentre per i procedimenti già nel giudizio di legittimità la possibilità di ottenere le nuove pene sostitutive è rimessa al giudice dell'esecuzione una volta formatosi il giudicato; la Corte ha chiarito che la "pendenza" del grado successivo inizia con la pronuncia della sentenza del grado precedente (nessuna soluzione di continuità). Sul secondo motivo ha ricordato che il giudice di appello non può sostituire d'ufficio la pena con sanzioni sostitutive se non sussiste una specifica e motivata richiesta nell'atto di appello e nei limiti indicati dall'art. 597, comma 5, c.p.p. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si traduceva in mero dissenso rispetto alla valutazione di fatto e di diritto svolta dalla Corte territoriale, la quale aveva adeguatamente motivato l'esclusione della particolare tenuità considerata la condotta (allontanamento per recarsi in un bar, abuso di alcol, molestie agli avventori), la commissione dell'evasione a breve distanza temporale e la gravità della personalità criminale (pregresse condanne, tra cui due per rapina). Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della condanna d'appello, con possibilità per il condannato di proporre, una volta irrevocabile la sentenza, istanza al giudice dell'esecuzione per l'applicazione delle pene sostitutive secondo l'art. 95 d.lgs. n.150/2022.

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello

    La norma transitoria consente l'applicazione retroattiva in bonam partem delle nuove disposizioni sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore; per i procedimenti già nel giudizio di legittimità la possibilità è rimessa al giudice dell'esecuzione dopo la formazione del giudicato. La Corte ha interpretato "pendente" come avviata dalla pronuncia della sentenza del grado precedente.

  • art. 2 cod. pen. (comma quarto)

    Principio di retroattività delle norme più favorevoli: l'unico limite all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è la formazione del giudicato di condanna a pena detentiva non sostituita, anteriore all'entrata in vigore della riforma.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha giudicato corretta la valutazione di merito del giudice d'appello che ha escluso l'applicazione della causa considerando le modalità della condotta, la recidiva comportamentale e la personalità dell'imputato.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    Limita il potere del giudice di appello di intervenire sulla pena: la Corte ha ricordato che il giudice di appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive se nell'atto di appello non vi è una specifica e motivata richiesta, fermo restando il principio devolutivo dell'appello.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Regola la sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive; la Corte ha ricordato che la decisione sulla sostituzione è di merito e spetta alla sede appropriata, e che la riforma ha ricondotto le pene sostitutive alla natura di pena.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Procedure previste per la valutazione di sostituzione della pena nel giudizio di primo grado: la sede fisiologica per la valutazione delle pene sostitutive resta il primo grado ove il meccanismo processuale consente decisione specifica su istanza.

  • art. 448, comma 1-bis c.p.p.

    Prevede meccanismo analogo per il patteggiamento che investa l'applicazione di una pena sostitutiva; richiamato per descrivere l'assetto processuale introdotto dalla riforma.

  • art. 666 c.p.p.

    Norma richiamata quale riferimento procedurale per le istanze al giudice dell'esecuzione: la Corte indica che, nel caso di sentenze divenute irrevocabili, il condannato può proporre istanza di sostituzione al magistrato di sorveglianza/giudice dell'esecuzione ai sensi di tale articolo.

  • Sentenza Sez. U. n. 47008/2009 (D'Amato) e Sez. U. n. 15933/2011 (Rancan)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per affermare che la pronuncia della sentenza di un grado determina la pendenza del grado successivo; principio applicato anche ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie.

  • Sentenza Sez. 3 n. 11622/2020 (Turrini)

    Richiamata per confermare che la pubblicazione della sentenza determina la pendenza del procedimento in appello e che atti processuali relativi al grado successivo devono essere rivolti al giudice procedente (corte di appello).

  • Sez. U. n. 12872/2017 (Punzo)

    Richiamiato in tema di limiti del potere del giudice d'appello e dell'ambito di applicazione dell'art. 597, comma 5, c.p.p.; conferma che la sostituzione della pena non è esercitabile d'ufficio se non nei casi tassativi previsti.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 393/2006

    Richiamata per il contesto giurisprudenziale sulle disposizioni transitorie in tema di prescrizione; citata a supporto del ragionamento sulle modalità di determinazione della pendenza del giudizio.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione in bonam partem di una norma penale transitoria, la "pendenza" di un grado d'appello o di cassazione è determinata dalla pronuncia della sentenza nel grado precedente: se la sentenza di appello è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma, il ricorrente in Cassazione non può ottenere automaticamente l'applicazione delle nuove pene sostitutive, ma può proporre istanza al giudice dell'esecuzione dopo la formazione del giudicato.
  • La sede più efficace per richiedere l'applicazione delle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n.150/2022 resta il giudizio di primo grado (o, se previsto e richiesto, il grado di appello): il difensore dovrebbe esperire tale istanza tempestivamente e, se possibile, motivarla in modo specifico nell'atto di appello per evitare l'impossibilità di intervento del giudice d'appello.
  • Il giudice di appello non può sostituire d'ufficio la pena con le nuove sanzioni sostitutive salvo che l'atto di appello contenga una richiesta specifica e motivata e si rientri nelle previsioni tassative (art. 597, comma 5, c.p.p.): pertanto la strategia difensiva deve prevedere richieste chiare e fondate sin dall'impugnazione.
  • Le censure che attengono alla valutazione della "particolare tenuità" o ad altri accertamenti di fatto sono difficilmente accolte in Cassazione se consistono nel mero dissenso rispetto alla valutazione motivata del giudice di merito; occorre dedurre vizi di motivazione specifici e non solo riproporre la valutazione alternativa dei fatti.
  • Se la pronuncia favorevole alla sostituzione non è stata resa prima dell'entrata in vigore della riforma e la sentenza di condanna diventa irrevocabile, la via corretta è l'istanza al giudice dell'esecuzione (magistrato di sorveglianza) per ottenere l'applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022.

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