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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12934/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra tre sentenze definitive di condanna emesse dal Tribunale di Firenze, relative a fatti commessi in momenti diversi tra agosto 2018 e gennaio 2019, che avevano riguardato reati contro la persona e un episodio di ricettazione. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato la ripetizione dei fatti e gli altri indici sintomatici della preventiva ideazione unitaria, quindi la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha rilevato che la questione della continuazione era già stata affrontata dal giudice dell'esecuzione con un'analisi puntuale dei singoli fatti, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, con argomentazione logica e di merito non sindacabile in sede di legittimità. La doglianza difensiva mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto, operazione incompatibile con il giudizio di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 648, 341-bis, 337 e 340 c.p.

    Indicano i reati oggetto delle tre sentenze definitive rispetto alle quali era stata chiesta la continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una valutazione dei fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive; se il giudice di merito ha svolto un'analisi logica e compiuta, la censura che mira a ribaltarne l'apprezzamento è inammissibile in cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentita una sostanziale rivalutazione del materiale fattuale e delle argomentazioni poste a base del diniego della continuazione, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione non illogica.
  • La ripetizione di fatti delittuosi può essere dedotta come indizio di un'unitaria ideazione criminosa, ma la relativa valutazione resta affidata al giudice del merito e non può essere sostituita da una diversa lettura del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImputazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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