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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36258/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo principalmente violazione di legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione. Contestava che la responsabilità fosse stata attribuita sulla sola base della sua presenza nel negozio come "referente" del titolare assente, senza prova di ruolo formale, di partecipazione alla gestione, né di consapevolezza della provenienza illecita delle merci. Ha inoltre censurato la errata qualificazione del fatto tra i reati di contraffazione/uso di marchio (art. 473 e 474 c.p.) e la sovrapposizione con la ricettazione (art. 648 c.p.), nonché l'omessa valutazione di documenti decisivi (visura camerale) e delle prove testimoniali.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i primi due motivi (violazione di legge e carenza di motivazione), rilevando che le motivazioni di primo e secondo grado si sono basate in modo apparente e contraddittorio sulla sola presenza della Wang nel negozio, senza descrivere la condotta, il ruolo effettivo, o la soggettiva consapevolezza richieste per i reati contestati. La Corte ha inoltre precisato la distinzione normativa tra art. 473 e 474 (e 517-ter) e constatato l'assenza di contraffazione di marchio nel caso. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 473 cod. pen.

    Protegge la fede pubblica contro la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo; richiede l'apposizione o l'alterazione del contrassegno e la capacità di ingenerare confusione nei consumatori. La Corte ha rilevato che nel caso non risultava detta contraffazione.

  • art. 474 cod. pen.

    Sanziona l'uso o la messa in circolazione del prodotto contrassegnato; presuppone che il contrassegno sia stato già apposto e riguarda il prodotto contrassegnato. La Corte ha evidenziato che la qualificazione in termini di art. 474 non era coerente con i fatti accertati.

  • art. 517-ter cod. pen.

    Riguarda la fabbricazione e vendita di prodotti imitativi e tutela il patrimonio del titolare della proprietà industriale; distinto dall'art. 473 che tutela la fede pubblica. La giurisprudenza citata distingue chiaramente le fattispecie.

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto di ricettazione: richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni; non può essere attribuito a chi ha concorso nel reato presupposto. La Corte ha richiamato il principio per criticare l'accostamento delle due imputazioni senza adeguata motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che consente la sintesi dei motivi di ricorso ai fini della motivazione della Corte di legittimità; usata per delimitare la rappresentazione dei motivi nel ricorso.

  • dl. n.137/2020, art. 23 comma 8 (richiamato)

    Prevede la possibilità di memorie e requisitorie scritte del Procuratore generale; menzionato in relazione alla richiesta di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sola presenza di una persona in un esercizio commerciale non è sufficiente per attribuirle automaticamente la titolarità, la gestione o la responsabilità penale: occorrono prove specifiche di ruolo, disponibilità dei beni, partecipazione all'acquisto/stoccaggio/merce e della consapevolezza dell'illiceità.
  • Deve essere chiaramente distinta la fattispecie di contraffazione del marchio (art. 473 c.p.), che riguarda l'apposizione/alterazione del contrassegno e la confondibilità per i consumatori, dalla produzione o imitazione del modello/disegno (art. 517-ter) e dall'uso/messa in circolazione del prodotto contrassegnato (art. 474 c.p.). La qualificazione giuridica richiede coerenza con gli elementi fattuali emersi.
  • Per integrare la ricettazione (art. 648 c.p.) è necessaria la prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni; inoltre non è possibile qualificare come ricettazione chi abbia concorso nel reato presupposto.
  • Il giudice di merito deve fornire una motivazione non apparente e non contraddittoria: descrivere la condotta, il ruolo concreto dell'imputato e gli elementi che ne dimostrano la colpevolezza. L'assenza di tale descrizione espone la sentenza all'annullamento per vizio di motivazione.
  • In caso di motivazione lacunosa o contraddittoria che incida sulla qualificazione del reato, la Cassazione tende ad annullare e rinviare per nuovo esame, non limitandosi a rettifiche formali quando mancano gli elementi di fatto che giustifichino la condanna.

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