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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00891/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da più giudizi riuniti aventi ad oggetto opposizioni a decreti ingiuntivi e azioni di ripetizione di somme asseritamente indebitamente corrisposte in relazione a rapporti di conto corrente e conto anticipi intestati a una società, assistiti da garanzie personali prestate da due persone fisiche. In primo grado il tribunale aveva revocato i provvedimenti monitori e condannato l'istituto di credito a restituire somme alla società e a una dei garanti. In appello la corte territoriale ha rideterminato il saldo del conto, espungendo gli interessi anatocistici, e ha condannato la banca al pagamento di una somma maggiore. L'istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe trascurato il giudicato interno formatosi sulla statuizione di primo grado secondo cui la condanna in favore della società doveva essere ridotta della somma già riconosciuta in restituzione a una garante, somma che nel frattempo era stata effettivamente corrisposta; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'intervenuto pagamento, da parte della banca, della somma dovuta alla garante in forza della sentenza di primo grado. I controricorrenti hanno eccepito la tardività del ricorso, perché notificato oltre il termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza di appello. La banca ha replicato invocando la proposizione di un'istanza di correzione materiale, ma l'istanza era stata accolta solo per la distrazione delle spese e respinta quanto alla pretesa riduzione della condanna: secondo la Corte di cassazione, tale rigetto non integra un nuovo esercizio di potere giurisdizionale idoneo a riaprire il termine per impugnare.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dai controricorrenti. Ha affermato che l'ordinanza resa sull'istanza di correzione materiale, nella parte in cui respinge la richiesta relativa alla riduzione della condanna, non fa decorrere un nuovo termine per ricorrere, perché il tenore della motivazione può al più integrare l'interesse ad agire contro la sentenza originaria, ma non sostituisce una statuizione positiva suscettibile di riaprire i termini ex art. 288, comma 4, c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità, ha applicato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per colpa grave, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro della denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al dedotto giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per sostenere la preclusione derivante dal passaggio in giudicato della statuizione non impugnata.

  • art. 288, comma 4, c.p.c.

    La Corte ne esclude l'applicabilità quando l'istanza di correzione materiale sia stata respinta sul punto oggetto dell'impugnazione; il rigetto non determina un nuovo termine per impugnare la sentenza originaria.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Consente la condanna per responsabilità aggravata in presenza di mala fede o colpa grave; la Corte ravvisa colpa grave nella proposizione di un ricorso manifestamente tardivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il rigetto di un'istanza di correzione materiale non integra di per sé un nuovo esercizio di potere giurisdizionale idoneo a far decorrere un nuovo termine per impugnare la sentenza originaria; tale effetto può prodursi solo in presenza di una statuizione positiva che incida sul contenuto precettivo del provvedimento.
  • Quando l'istanza di correzione viene respinta sul punto che si vorrebbe far valere in impugnazione, la motivazione dell'ordinanza può rilevare al più per l'interesse ad agire contro la sentenza originaria, ma non riapre i termini di impugnazione.
  • La tardività dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente tardivo, in presenza di un grado minimo di diligenza che avrebbe consentito di rilevarne l'infondatezza o l'inammissibilità, può integrare colpa grave ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

Testo integrale

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