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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31967/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Quanto al primo ricorrente, il ricorso deduceva l'erronea applicazione dell'art. 344-bis c.p.p., sostenendo l'intervenuta improcedibilità; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il regime trova applicazione ai reati commessi successivamente al 1° gennaio 2020, come nel caso esaminato, e non è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo. Con ulteriori motivi il ricorrente contestava, mediante deduzioni di travisamento della prova e violazione di legge, il giudizio di responsabilità per furto e la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 5, c.p.; tali censure sono state ritenute non consentite perché dirette a ottenere una rivalutazione di elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito secondo criteri logici. Un ulteriore motivo riguardava la carenza di motivazione sulla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; la censura è stata giudicata reiterativa di doglianze già proposte in appello e comunque manifestamente infondata, essendo la motivazione d'appello fondata sulla gravità del pregiudizio considerata sia in rapporto al valore economico sia al disvalore complessivo del fatto. L'altro imputato ha dedotto vizi motivazionali concernenti la minima riduzione della pena per il tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p., la subvalenza dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p. e l'aumento di pena per la recidiva ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p. Anche tali motivi sono stati ritenuti non consentiti, perché miravano a una nuova valutazione della congruità della pena, censurabile in cassazione solo quando la determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 344-bis c.p.p. e non consentiti o manifestamente infondati i motivi concernenti la ricostruzione dei fatti, le aggravanti, l'attenuante del danno di speciale tenuità e la commisurazione della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 344-bis c.p.p.

    reati successivi al 1 gennaio 2020

    Il regime di improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione si applica ai reati successivi al 1° gennaio 2020; nel caso esaminato la disciplina è stata ritenuta applicabile e non costituzionalmente illegittima.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    La contestazione relativa alla sussistenza dell'aggravante è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione di elementi di fatto già logicamente apprezzati dal giudice di merito.

  • art. 625, n. 5, c.p.

    La censura sulla sussistenza dell'aggravante è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché diretta a una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    attenuante relativa alla speciale tenuità del danno

    La valutazione della speciale tenuità del danno può considerare non solo il valore economico del pregiudizio, ma anche il disvalore complessivo del fatto.

  • art. 56 c.p.

    La misura della diminuzione di pena per il tentativo non è normalmente censurabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.

  • art. 116 c.p.

    La contestazione della subvalenza dell'attenuante è stata ritenuta una censura sulla congruità della pena e, come tale, non consentita in assenza di arbitrio o manifesta illogicità.

  • art. 63, comma 4, c.p.

    La determinazione dell'aumento di pena per la recidiva non è sindacabile in cassazione mediante una mera richiesta di rivalutazione della congruità della pena, salvo arbitrio o illogicità.

Massime di principio

  • Il regime di improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p. si applica ai reati commessi successivamente al 1° gennaio 2020; la sua applicazione a tali procedimenti non è, per ciò solo, costituzionalmente illegittima.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del travisamento della prova o della violazione di legge, sollecitino una nuova valutazione di elementi fattuali già esaminati dal giudice di merito con motivazione logica e coerente.
  • La valutazione della speciale tenuità del danno non dipende esclusivamente dal valore economico della perdita, ma può essere effettuata considerando anche il disvalore complessivo della condotta e dell'offesa.
  • La determinazione della misura della pena, comprese le diminuzioni e gli aumenti relativi al tentativo, alle circostanze e alla recidiva, non è censurabile in cassazione quando la motivazione non sia arbitraria né manifestamente illogica.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che riproponga doglianze già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la risposta fornita dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativoRecidiva

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